REGOLAMENTO (CEE) N. 816/89 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1989 che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli freschi
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,
considerando che l'articolo 81, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo sottopone al meccanismo complementare agli scambi, a decorrere dal 1o gennaio 1990, per gli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, i prodotti rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/882; che tuttavia l'articolo 81, paragrafo 3, lettera b) dell'atto di adesione consente di ritirare dall'elenco alcuni prodotti, in particolare al più tardi nove mesi prima della fine del quarto anno successivo all'adesione; che, a fini di chiarezza, è opportuno redigere l'elenco positivo dei prodotti che attualmente presentano un carattere sensibile all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in provenienza dalla Spagna e che devono restare sottoposti al succitato meccanismo; che per le importazioni in Spagna provenienti dal resto del mercato comunitario non è invece giustificato mantenere l'applicazione di tale meccanismo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato ad hoc,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I prodotti rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 sottoposti, a decorrere dal 1o gennaio 1990, al meccanismo complementare applicabile agli scambi, denominati «MCS», all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in provenienza dalla Spagna, figurano nell'elenco riportato in allegato.
Per i prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, importati in Spagna, l'MCS non si applica ai prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto cc) dell'atto di adesione.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione