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REGOLAMENTO (CEE) N. 980/89 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 1989 relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni bovine e caprine per la campagna 1988

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/882, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha istituito un regime di limitazione della garanzia, applicabile, separatamente, sia nelle regioni in cui si applica il regime del premio variabile, sia nelle altre regioni;

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento stabilisce che la diminuzione della garanzia viene operata in funzione del numero di pecore esistenti rispetto a un livello massimo garantito; che esso stabilisce altresì che tale diminuzione, fissata a titolo provvisorio in base a una valutazione del patrimonio ovino, deve essere successivamente corretta, se del caso, previa constatazione della consistenza effettiva del patrimonio ovino per la campagna in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione3 ha fissato il coefficiente di diminuzione applicabile in via provvisoria; che la constatazione definitiva del patrimonio ovino, effettuata in base sia agli elementi statistici ricavati nel quadro della direttiva 82/127/CEE del Consiglio4, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/875, sia ad altri dati oggettivi disponibili, consente di fissare il coefficiente corretto previsto dal presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per le carni ovine e caprine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

In applicazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1837/80 e senza pregiudizio dell'articolo 2, ultima frase del regolamento (CEE) n. 1310/88, il coefficiente previsto da quest'ultimo regolamento è corretto come segue:

— Gran Bretagna: 4,0

— resto della Comunità: 4,0

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione