REGOLAMENTO (CEE) N. 1413/89 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1989 che abroga il regolamento (CEE) n. 2412/88 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1987 detenute dagli organismi ammassatori greci
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/892, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,
visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati3, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2412/88 della Commissione4, ha previsto disposizioni per la vendita di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1987 ai fini della loro trasformazione nella Comunità per il consumo; che per migliorare le condizioni di commercializzazione delle uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1988, occorre sospendere la vendita di quelle del raccolto 1987;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2412/88 della Commissione è abrogato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione