REGOLAMENTO (CEE) N. 1495/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/882, in particolare l'articolo 30,
vista la proposta della Commissione,
considerando che sino al 31 dicembre 1987 le aringhe presentate allo stato fresco o refrigerato o congelato beneficiavano ogni anno, tra il 15 febbraio e il 15 giugno, di un'esenzione dai dazi doganali consolidata nel quadro del GATT; che, a decorrere dal 1o gennaio 1988, viene applicata una nuova tariffa doganale fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che, al momento del passaggio dalla nomenclatura precedentemente in vigore al sistema armonizzato, la suddetta esenzione non è stata estesa ai lati di aringa freschi o refrigerati, ai quali si applica un dazio doganale del 15 %;
considerando che in seguito si sono constatate importazioni rilevanti dei prodotti in questione sul mercato comunitario, sicché è opportuno reintrodurre l'esenzione dal dazio per tali prodotti;
considerando che occorre pertanto modificare l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3796/81;
considerando che l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3796/81 figura nella tariffa doganale comune; che di conseguenza è necessario modificare la tariffa doganale comune adottata con il regolamento (CEE) n. 2658/873, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/894,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3796/81 e l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le modifiche apportate alle sottovoci NC dal presente regolamento sono applicabili come sottovoci del TARIC sino al loro inserimento nella nomenclatura combinata alle condizioni definite dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 15 febbraio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA