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REGOLAMENTO (CEE) N. 1495/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/882, in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sino al 31 dicembre 1987 le aringhe presentate allo stato fresco o refrigerato o congelato beneficiavano ogni anno, tra il 15 febbraio e il 15 giugno, di un'esenzione dai dazi doganali consolidata nel quadro del GATT; che, a decorrere dal 1o gennaio 1988, viene applicata una nuova tariffa doganale fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che, al momento del passaggio dalla nomenclatura precedentemente in vigore al sistema armonizzato, la suddetta esenzione non è stata estesa ai lati di aringa freschi o refrigerati, ai quali si applica un dazio doganale del 15 %;

considerando che in seguito si sono constatate importazioni rilevanti dei prodotti in questione sul mercato comunitario, sicché è opportuno reintrodurre l'esenzione dal dazio per tali prodotti;

considerando che occorre pertanto modificare l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3796/81;

considerando che l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3796/81 figura nella tariffa doganale comune; che di conseguenza è necessario modificare la tariffa doganale comune adottata con il regolamento (CEE) n. 2658/873, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/894,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA