reg. (CEE) n. 2011/89
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci1 conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa convenzione il potere di adottare, mediante decisione, le modifiche da apportare agli allegati della convenzione;
considerando che il precitato comitato congiunto ha deciso di modificare alcune disposizioni dell'allegato II alla convenzione;
considerando che tali modifiche sono l'oggetto della decisione n. 1/89 del comitato congiunto; che è necessario prendere le misure che l'esecuzione di detta decisione comporta;
considerando d'altra parte che l'articolo 15, paragrafo 3 della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito2 conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa convenzione il potere di adottare, mediante decisioni, alcune modifiche alle appendici della convenzione;
considerando che il precitato comitato congiunto ha deciso di modificare e di adattare alcune disposizioni delle appendici I, II e III alla convenzione;
considerando che tali modifiche ed adattamenti sono l'oggetto della decisione n. 1/89 del comitato congiunto; che è necessario prendere le misure che l'esecuzione di detta decisione comporta,
Articolo 1 È applicabile nella Comunità la decisione n. 1/89 del comitato congiunto CEE-EFTA «Semplificazione delle formalità», del 3 maggio 1989, recante modifica dell'allegato II alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.
Il testo di detta decisione è accluso al presente regolamento.
Articolo 2 È applicabile nella Comunità la decisione n. 1/89 del comitato congiunto CEE-EFTA «Transito comune», del 3 maggio 1989, che modifica le appendici I, II e III alla convenzione in data 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.
Il testo di detta decisione è accluso al presente regolamento.
Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fato a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. SOLCHAGA CATALAN IL COMITATO CONGIUNTO, vista la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che nell'allegato II alla convenzione figurano le modalità relative alla stampa, alla compilazione e all'uso del documento unico; che l'esperienza ha evidenziato la necessità di chiarire alcune di queste disposizioni; che il trattamento manuale dei vari esemplari del documento unico risulterebbe facilitato se essi venissero contraddistinti da un diverso colore; che occorre quindi modificare tale allegato; che questa modifica non pregiudica le disposizioni dell'arti- colo 4, paragrafo 3, quinto trattino della convenzione, DECIDE: Articolo 1 È inserito il paragrafo seguente nell'articolo 2 dell'allegato II alla convenzione: «1 bis. Gli esemplari dei formulari sono contraddistinti da un margine differentemente colorato, predisposto come segue: a) sui formulari conformi ai modelli di cui alle appendici 1 e 3 dell'allegato I: - gli esemplari 1, 2, 3 e 5 recano sul bordo destro un margine continuo, rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu; - gli esemplari 4, 6, 7 e 8 recano sul bordo destro un margine discontinuo, rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo; b) sui formulari conformi ai modelli di cui alle appendici 2 e 4 dell'allegato I, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 recano sul bordo destro un margine continuo e, a destra di questo, un margine discontinuo, rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu. La larghezza di tali margini è di circa 3 millimetri. Il margine discontinuo è costituito da una successione di quadrati di 3 millimetri di lato, distanziati l'uno dall'altro di 3 millimetri.» Articolo 2 Il titolo II dell'appendice 3 dell'allegato II della convenzione è modificato come segue alla rubrica «I. Formalità da espletare nel paese di esportazione»: 1) Alla rubrica «Casella n. 8: Destinatario» il testo del secondo capoverso è sostituito dal testo seguente: «Casella facoltativa per le parti contraenti quando trattasi di formalità all'esportazione. Casella obbligatoria in caso di transito; tuttavia, le parti contraenti possono consentire che tale casella non venga compilata quando il destinatario è stabilito fuori del territorio delle parti contraenti. A questo stadio non è obbligatorio indicare il numero d'identificazione.» 2) Alla rubrica «Casella n. 31: Colli e designazione delle merci, marchi e numeri - Numero contenitori - Quantità e natura», il testo del primo capoverso è modificato come segue: «Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero degli articoli che formano oggetto della dichiarazione oppure la menzione "alla rinfusa'', secondo il caso; indicare in ogni caso la denominazione commerciale abituale delle merci; per quanto concerne le formalità all'esportazione, questa denominazione deve comprendere gli enunciati necessari all'identificazione delle merci; quando deve essere compilata la casella 33, Codice delle merci, tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella vanno iscritte anche le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche (accise, ecc.). In caso di impiego di contenitori, in questa casella vanno indicati anche i rispettivi marchi di identificazione.» Articolo 3 I formulari in uso prima della data di entrata in vigore della presente decisione potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, e al più tardi fino al 31 dicembre 1991. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il 1g luglio 1989. Tuttavia le disposizioni dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1g ottobre 1989. Fatto a Innsbruck, addì 3 maggio 1989. Per il comitato congiunto Il Presidente O. GRATSCHMAYER DECISIONE N. 1/89 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE» del 3 maggio 1989 che modifica le appendici I, II e III alla convenzione in data 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito IL COMITATO CONGIUNTO, vista la convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando che l'appendice I alla convenzione prevede tra l'altro la possibilità di cambiare l'ufficio di destinazione; che occorre adattare tali disposizioni per completare anche il caso in cui le merci siano soggette a restrizioni o a imposizioni all'uscita dai paesi dell'EFTA; considerando che le disposizioni figuranti nella convenzione tra la Comunità economica europea ed i paesi dell'EFTA relative alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci permettono di autorizzare l'uso di elenchi aggiuntivi; che a fini di semplificazione occorre stendere tale possibilità alle operazioni di transito comune; che occorre di conseguenza modificare l'appendice II alla convenzione; considerando che la procedura semplificata di transito comune per i trasporti per ferrovia mediante grandi contenitori avviene a fronte di un documento di trasporto speciale avente valore di documento di transito doganale, denominato «Bollettino di consegna TR»; considerando che il modello di tale documento è stato adeguato di recente; che, d'altra parte, nulla impedisce che questo documento venga utilizzato dall'impresa di trasporto interessata per tutti i trasporti da essa effettuati, anche quando non venga applicata la procedura semplificata di transito comune; che queste modifiche rendono necessario un certo numero di adattamenti di ordine tecnico delle disposizioni relative a questa procedura semplificata; considerando che è opportuno precisare gli elementi che deve comportare il visto dei documenti T 2 L ed eventualmente i documenti T 2 L bis, quando essi siano vistati dalle autorità doganali del paese di partenza; considerando che è desiderabile dispensare gli speditori autorizzati dalla firma manoscritta dei documenti T 2 L quando questi vengono compilati da un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati; considerando che è opportuno semplificare la presentazione di taluni formulari utilizzati nel quadro dell'applicazione del regime comune di transito, sostituendone in titolo plurilingue con un codice attribuito ad ogni formulario per identificarlo, unitamente al titolo nella lingua del formulario stesso; considerando che nell'appendice III della convenzione figurano le modalità relative alla stampa, alla compilazione e all'uso dei formulari sui quali sono effettuate le dichiarazioni T 1 o T 2; che l'esperienza ha evidenziato la necessità di chiarire alcune di queste disposizioni; che il trattamento manuale dei vari esemplari dei formulari sui quali sono effettuate le dichiarazioni T 1 o T 2 risulterebbe facilitato se essi venissero contraddistinti da un diverso colore; che occorre quindi modificare tale appendice, DECIDE: Articolo 1 L'appendice I alla convenzione è modificata come segue: All'articolo 26, paragrafo 4, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente: «Tuttavia, il cambio di ufficio di destinazione non è autorizzato quando il documento T 1 reca una delle seguenti diciture: - Salida de......1 sometida a restricciones - Udfoersel fra......2 undergivet restriktioner - Ausgang aus...... (3) Beschraenkungen unterworfen - iExodos apo...... (4) ypokeimeni se periorismoys - Export from...... (5) subject to restrictions - Sortie de...... (6) soumise à des restrictions - Uscita dalla (dall')...... (7) assoggettata a restrizioni - Verlaten van...... (8) aan beperkingen onderworpen - Saida da...... (9) sujeita a restrições - Vienti...... (10) rajoitusten alaista - Útflutningur frá...... (11) háòur takmoerkunum - Utfoersel fra...... (12) underlagt restriksjoner - Utfoersel fraan...... (13) underkastad restriktioner - Salida de...... (14) sujeta a pago de derechos - Udfoersel fra...... (15) betinget af afgiftsbetaling - Ausgang aus...... (16) Abgabenerhebung unterworfen - iExodos apo...... (17) ypokeimeni se epivarynsi - Export from...... (18) subject to duty - Sortie de...... (19) soumise à imposition - Uscita dalla (dall')...... (20) assoggettata a tassazione - Verlaten van...... (21) aan belastingheffing onderworpen - Saida da...... (22) sujeita a pagamento de imposições - Vienti...... (23) maksujen alaista - Gjaldskyldur útflutningur frá...... (24) - Utfoersel fra...... (25) belagt med avgifter - Utfoersel fraan...... (26) underkastad avgifter (27) Questa dicitura comprende, a seconda dei casi e nella lingua impiegata di volta in volta, il termine: "Comunità'' oppure"Austria'' oppure "Finlandia'' oppure"Islanda'' oppure "Norvegia'' oppure"Svezia'' oppure "Svizzera''.» Articolo 2 L'appendice II alla convenzione è modificata come segue: 1) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 1. Le autorità doganali competenti di ciascun paese possono permettere l'uso come distinte di carico, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di elenchi che non soddisfano a tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 9, secondo e terzo comma, ed all'articolo 6. L'uso di tali elenchi può essere permesso solo: a) se sono emessi da imprese le cui scritture contabili si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati, e b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dai servizi doganali e dai servizi statistici competenti, e c) se indicano per ogni articolo la quantità, la natura, i marchi ed i numeri dei colli, la designazione delle merci, il paese di spedizione/esportazione, nonché la massa lorda in chilogrammi. 2. Si può ugualmente permettere l'uso come distinte di carico di cui al paragrafo 1, di elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono emessi da imprese le cui scritture contabili non si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati.» 2) Dopo l'articolo 8 è inserito l'articolo 8 bis seguente: «Articolo 8 bis Le autorità doganali competenti di ogni paese possono permettere che le imprese le cui scritture contabili siano basate su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, in virtù dell'articolo 8, sono già autorizzate ad utilizzare un modello speciale di elenco, utilizzino tali elenchi anche per le operazioni T 1 o T 2 relative ad un solo tipo di merce, sempre che questa agevolazione sia resa necessaria dai programmi computerizzati delle imprese interessate.» 3) Nelle versioni in lingua italiana e portoghese, all'articolo 38 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente nella lingua rispettiva: «3. Non si deve espletare alcuna formalità presso l'ufficio di destinazione.» 4) Il testo dell'articolo 44 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 44 Le formalità relative alle procedure T 1 o T 2 sono semplificate, conformemente alle disposizioni degli articoli da 45 a 61, per i trasporti di merci che le amministrazioni ferroviarie effettuano mediante grandi contenitori per il tramite di imprese di trasporto, scortati da un bollettino di consegna denominato, ai fini della presente appendice, «bollettino di consegna TR». Detti trasporti comportano, se del caso, l'inoltre di queste spedizioni, a cura delle imprese di trasporto, mediante modi di trasporto diversi dalla ferrovia, nel paese di spedizione fino alla stazione di partenza e nel paese di destinazione dalla stazione di destinazione, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere effettuato durante il percorso tra queste due stazioni.» 5) All'articolo 45, punto 3, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla frase seguente: «Tale numero è composto da otto cifre precedute dalle lettere "TR''.» 6) All'articolo 45, punto 4, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla frase seguente: «Il numero di distinte è indicato nella casella riservata all'indicazione del numero di distinte figurante nell'angolo superiore destro del bollettino di consegna TR.» 7) All'articolo 61, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Le disposizioni degli articoli da 29 a 58 non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nell'appendice I. In tal caso, sono comunque applicabili le disposizioni degli articoli 31 e 33 o 47 e 50.» 8) All'articolo 61, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Nel caso di cui al paragrafo 1, occorre apporre un chiaro riferimento al (ai) documento(i) di transito utilizzato(i) al momento della compilazione della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionali o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Tale riferimento deve comportare l'indicazione della specie, dell'ufficio di rilascio, della data e del numero di registrazione di ciascun documento utilizzato. Inoltre, l'esemplare n. 2 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionali o gli esemplari 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell'amministrazione ferroviaria dalla quale dipende l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito. Tale amministrazione vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal (dai) documento(i) di transito al (ai) quale(i) è fatto riferimento. Quando le operazioni di transito di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo terminano in un paese dell'EFTA, tale paese pùo stabilire che l'esemplare n. 2 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione "colli espressi internazionali'' o gli esemplari 1 e 2 del bollettino di consegna TR debbano essere presentati all'ufficio doganale da cui dipende l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito. Tale ufficio vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal (dai) documento(i) di transito al (ai) quale(i) è fatto riferimento.» 9) All'articolo 61, il paragrafo 3 è soppresso. 10) All'articolo 84, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Il documento T 2 L e, se del caso, il documento (o i documenti) T 2 L bis sono vistati, su richiesta dell'interessato, dalle autorità doganali del paese di partenza. Il visto deve comprendere le seguenti menzioni da far apparire, nella misura del possibile, nella casella C (ufficio di partenza) di detti documenti: a) per il documento T 2 L il nome ed il timbro dell'ufficio doganale, la firma del funzionario competente, la data del visto e un numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione/esportazione; b) per il documento T 2 L bis il numero che figura sul documento T 2 L. Questo numero dev'essere apposto sia a mezzo di un timbro che porti il nome dell'ufficio del paese di partenza, sia a mano. In quest'ultimo caso dev'essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio. Tali documenti sono consegnati all'interessato non appena sono espletate le formalità doganali concernenti la spedizione delle merci verso il paese di destinazione.» 11) All'articolo 85, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: «La parte superiore del riquadro di cui all'articolo 6, lettera b) è destinata a ricevere la sigla "T 2 L''; la parte inferiore dello stesso riquadro è destinata a ricevere il visto della dogana quale previsto all'articolo 84, paragrafo 2, lettera b).» 12) Dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente articolo 92 bis: «Articolo 92 bis 1. Le autorità doganali possono dar facoltà allo speditore autorizzato di non apporre la firma sui documenti T 2 L muniti dell'impronta del timbro speciale previsto all'allegato IX della presente appendice e compilati per mezzo di un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Questa facoltà viene accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente rimesso alle dette autorità un impegno scritto col quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche dell'emissione di ciascun documento T 2 L munito dell'impronta del timpro speciale. 2. I documenti T 2 L, compilati secondo le disposizioni del paragrafo 1, devono recare, nella casella riservata alla firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture: - Dispensa de firma - Fritaget for underskrift - Freistellung von der Unterschriftsleistung - Den apaiteitai ypografi - Signature waived - Dispense de signature - Dispensa dalla firma - Van ondertekening vrijgesteld - Dispensada a assinatura - Vapautettu allekirjoituksesta - Undanbegiõ undirskrift - Fritatt for underskrift - Befriad fraan underskrift» Articolo 3 Gli allegati II, III, IV e V dell'appendice II della convenzione sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A, B, C e D della presente decisione. Articolo 4 L'appendice III alla convenzione è modificata come segue: 1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo: «1 bis. Gli esemplari dei formulari sono contraddistinti da un margine differentemente colorato predisposto come segue: a) sui formulari conformi ai modelli figuranti negli allegati I e III: - gli esemplari 1, 2, 3 e 5 recano sul bordo destro un margine continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu; - gli esemplari 4, 6, 7 e 8 recano sul bordo destro un margine discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo; b) sui formulari conformi ai modelli figuranti negli allegati II e IV, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 recano sul bordo destro un margine continuo e a destra di questo un margine discontinuo, rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu. La larghezza di detti margini è di circa 3 millimetri. Il margine discontinuo è costituito da una successione di quadrati di 3 millimetri di lato, distanziati l'uno dall'altro di 3 millimetri.» 2) Nell'allegato VII, titolo II, rubrica «Casella n. 8: Destinatario», il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: «Indicare nome e cognome o ragione sociale ed indirizzo completo della(e) persona(e) o società alla(e) quale(i) le merci devono essere consegnate. Le parti contraenti possono consentire che tale casella non venga compilata quando il destinatario è stabilito fuori del territorio delle parti contraenti.» 3) Nell'allegato VII, titolo II, il testo della rubrica «Casella n. 31: Colli e designazione delle merci - marchi e numeri - numero(i) contenitore(i) - quantità e natura» è sostituito dal testo seguente: «Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero degli articoli che formano oggetto della dichiarazione oppure la menzione "alla rinfusa'', secondo il caso; indicare in ogni caso la denominazione commerciale abituale delle merci; quando deve essere compilata la casella n. 33"Codice delle merci'', tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella vanno iscritte anche le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche (accise, ecc.). In caso di impiego di contenitori, in questa casella vanno indicati anche i rispettivi marchi d'identificazione.» 4) Nell'allegato VII, titolo II, alla rubrica «Casella n. 35: Massa lorda» viene aggiunto il seguente comma: «Quando una dichiarazione comporta più tipi di merci, è sufficiente che la massa lorda totale venga indicata nella prima casella n. 35; le rimanenti caselle n. 35 non vanno allora compilate.» 5) Nell'allegato VIII, il testo figurante nella rubrica «Casella n. 31: Colli e designazione delle merci - marchi e numeri - numero(i) contenitore(i) - quantità e natura» è sostituito dal testo seguente: «Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero degli articoli che formano oggetto del documento oppure la dicitura "alla rinfusa'', secondo il caso, nonché le menzioni necessarie alla loro identificazione; per designazione delle merci, si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse; quando deve essere compilata la casella n. 33 «Codice delle merci», tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella vanno iscritte anche le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche (accise, ecc.). In caso di impiego di contenitori, in questa casella vanno indicati anche i rispettivi marchi d'identificazione.» 6) Nell'allegato VIII, alla rubrica «Casella n. 35: Massa lorda» viene aggiunto il seguente comma: «Quando un documento T 2 L comporta più tipi di merci, è sufficiente che la massa lorda totale venga indicata nella prima casella n. 35; le rimanenti caselle n. 35 non vanno allora compilate». Articolo 5 I formulari di cui agli allegati II, III, IV, V dell'appendice II della convenzione (avvisi di passaggio, ricevute, certificati di garanzia, certificati di garanzia forfettaria) nonché i formulari di cui agli allegati da I a IV dell'appendice III (documento unico) in uso prima della data di entrata in vigore della presente decisione possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, e al più tardi fino al 31 dicembre 1991. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il 1g luglio 1989. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 2, punti 1, 2, 10, 11 e 12, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, punti da 2 a 6 si applicano a decorrere dal 1g ottobre 1989. Fatto a Innsbruck, addì 3 maggio 1989. Per il comitato congiunto Il Presidente O. GRATSCHMAYER ALLEGATO A «ALLEGATO II TC 10 AVVISO DI PASSAGGIO Identificazione del mezzo di trasporto:. DOCUMENTO DI TRANSITO Natura (T 1, T 2, T 2 ES o T 2 PT) e numero Ufficio di partenza UFFICIO DI PASSAGGIO PREVISTO (E PAESE): SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALE Data del passaggio: . . Firma ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Timbro della dogana» ALLEGATO B «ALLEGATO III TC 11 RICEVUTA L'ufficio doganale di. certifica che il documento T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT (¹) l'esemplare di controllo T 5 (¹) registrato il. con il n.. dall'ufficio di. gli è stato consegnato e che nessuna irregolarità è stata rilevata, fino a questo momento, in merito alla spedizione alla quale il documento si riferisce. A...................................., il. 19......... . Firma (¹) Cancellare le diciture che non interessano.» . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Timbro dell' ufficio ALLEGATO C «ALLEGATO IV TC 31 - CERTIFICATO DI GARANZIA(Recto) 1. Ultimo giorno di validità Giorno Mese Anno 2. Numero 3. Obbligato principale (Cognome e nome o ragione so- ciale, indirizzo completo e paese) 4. Garante (Cognome e nome o ragione so- ciale, indirizzo completo e paese) 5. Ufficio di garanzia (designazione, indirizzo completo e paese) 6. Importo della garanzia (in moneta nazionale) in cifre: in lettere: 7. L'ufficio di garanzia certifica che l'obbligato principale sopra designato ha ottenuto un'autorizzazione che consente di svolgere operazioni T 1/T 2/T 2 ES/T 2 PT nei paesi in appresso indicati i cui nomi non siano sbarrati: BELGIO DANIMARCA GERMANIA GRECIA SPAGNA FRANCIA IRLANDA ITALIA LUSSEMBURGO PAESI BASSI PORTOGALLO REGNO UNITO AUSTRIA FINLANDIA ISLANDA NORVEGIA SVEZIA SVIZZERA 8. Termine di validità prorogato fino al Giorno Mese Anno incluso. A., il. (Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia) A., il. (Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia) 9. Persone autorizzate a firmare le dichiarazioni T 1/T 2/T 2 ES/T 2 PT per l'obbligato principale(Tergo) 10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata 11. Firma dell'obbligato principale (¹) 10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona autorizzata 11. Firma dell'obbligato principale (¹)» NB: In caso di reclamo, il presente certificato deve essere rinviato immediatamente all'ufficio di garanzia. (1) Quando l'obbligato principale è una persona, la casella II deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome e qualità di chi firma. ALLEGATO D «ALLEGATO V (Recto) T.C 32 - CERTIFICATO DI GARANZIA FORFETTARIAA 000 000 Rilasciato da:. . (Cognome o ragione sociale e indirizzo) (impegno del garante accertato il. dall'ufficio di garanzia di.) Il presente certificato è valido sino alla concorrenza di 7 000 ECU per un'operazione T 1/T 2/T 2 ES/T 2 PT che inizia, al più tardi, il. e nei confronti della quale agisce come obbligato principale. . (Cognome o ragione sociale e indirizzo) . . Firma dell'obbligato principale (¹) Firma e timbro di chi rilascia il certificato (¹) Firma facoltativa. (Tergo) Spazio riservato all'ufficio di partenza Operazione di transito scortata dal documento T 1/T 2/T 2 ES/T 2 PT, registrato il................................................ con il n.. dall'ufficio di. . . Timbro Firma»