REGOLAMENTO (CEE) N. 1954/89 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1989 relativo alla vendita, secondo la procedura definita dal regolamento (CEE) n. 3143/85, di burro detenuto da taluni organismi d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/892, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 0000/89 (4), prevede la possibilità di vendere il burro d'intervento in due fasi, ossia in primo luogo mediante gara, indi a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;
considerando che, nella situazione attuale del mercato del burro, è possibile smerciare un volume di 593,2 di tale prodotto;
considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. In virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 3143/85, si procede alla vendita in due fasi dei seguenti quantitativi di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato:
— 476,2 t detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1o giugno 1989;
— 117 t detenute dall'organismo d'intervento belga e acquistate anteriormente al 1o giugno 1989;
2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto il burro immagazzinato da più tempo.
3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3143/85 e di quelle del presente regolamento.
4. I prezzi minimi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3143/85 sono indicati nell'allegato I.
5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 10 luglio 1989, nonché le domande presentate a decorrere dal quinto giorno lavorativo che segue la summenzionata data limite.
6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Art. 2
1. Gli interessati partecipano alla gara mediante lettera raccomandata, o depositando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.
2. Nell'offerta sono indicati:
a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
b) il prezzo offerto per 100 kg di burro avente il tenore di materie grasse voluto, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero, espresso nella moneta dello Stato membro sul cui territorio il burro è immagazzinato;
c) il quantitativo di burro richiesto, precisando il tenore di materie grasse del burro e del burro concentrato;
d) lo stabilimento in cui tutto il burro verrà trasformato in burro concentrato e successivamente imballato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3143/85, nonché, se del caso, lo stabilimento in cui tutto il burro concentrato verrà imballato per essere commercializzato. Tuttavia, previo accordo dell'organismo competente, tutto il burro concentrato può essere imballato a fini di commercializzazione in uno stabilimento diverso da quello indicato nell'offerta.
3. L'offerta è valida soltanto se:
a) è corredata di un impegno scritto ad utilizzare per la trasformazione in burro concentrato, conformemente al regolamento (CEE) n. 3143/85, il quantitativo di burro indicato nell'offerta;
b) riguarda unicamente burro avente un tenore indentico di materie grasse;
c) riguarda un quantitativo di almeno una tonnellata. Tuttavia, nel caso in cui il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo per l'offerta;
d) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara di cui trattasi, la cauzione di gara di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
4. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 1, paragrafo 5, fissato per la presentazione delle offerte relative alla gara in causa.
Art. 3
1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il pagamento del prezzo e la costituzione della cauzione di destinazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3143/85, rappresentano esigenze principali il cui rispetto è garantito dalla costituzione di una cauzione di gara pari a 150 ECU/t.
2. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.
Art. 4
1. L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo fissato per la gara in questione.
2. I diritti e gli obblighi scaturenti dalla gara non sono trasferibili.
Art. 5
1. Ogni concorrente viene informato dall'organismo d'intervento dei risultati della sua partecipazione alla gara entro il termine di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 3, quarto comma del regolamento (CEE) n. 3143/85.
2. Se il concorrente è dichiarato aggiudicatario, l'organismo d'intervento gli comunica, fra l'altro:
a) il quantitativo di burro venduto;
b) l'importo della cauzione di destinazione;
c) la data limite per la trasformazione in burro concentrato e l'imballaggio del quantitativo di burro indicato nell'offerta.
Art. 6
1. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, prima della presa in consegna del burro e nel termine di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3143/85, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.
2. Salvo caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha effettuato il versamento entro il termine previsto, oltre all'incameramento della cauzione di gara di cui all'articolo 3, la vendita è annullata per i quantitativi restanti.
Art. 7
1. Non appena sia avvenuto il versamento dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e sia stata costituita la cauzione di destinazione, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:
a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni enumerate nella frase introduttiva e l'offerta, identificata da un numero progressivo, alla quale il quantitativo in questione si riferisce;
b) il deposito frigorifero nel quale detto quantitativo è immagazzinato;
c) la data limite per il ritiro del burro;
d) la data limite per la trasformazione e l'imballaggio, nonché il tenore di materie grasse del burro trasformato.
2. Nel caso in cui il versamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1 sia stato effettuato, ma il burro non sia stato preso in consegna entro il termine sopra previsto, il magazzinaggio del burro è a carico e a rischio dell'aggiudicatario a decorrere dal giorno successivo a quello di cui al paragrafo 1, lettera c). La presa in consegna può essere frazionata.
3.
Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, la dicitura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3143/85.
Il burro rimane nel suo imballaggio d'origine sino all'inizio delle operazioni di trasformazione, in conformità dell'articolo 4 dello stesso regolamento.
Art. 8
1. Le domande d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 5, sono presentate ed eventualmente accolte, mutatis mutandis, alle condizioni stabilite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) c) d), e paragrafo 3, lettere a), b), c).
2. Il contratto viene concluso conformemente al disposto dall'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3143/85.
Art. 9
L'importo della cauzione di destinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 è fissato a 250 ECU/100 kg.
Art. 10
Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (4) Vedi pagina 102 della presente Gazzetta ufficiale.