REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/89 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che fissa per la Spagna un limite per l'intervento relativo alle arance della campagna 1988/1989
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/892, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità d'applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1521/894, ha fissato un limite per l'intervento relativo alle arance nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;
considerando che in Spagna vengono effettuate durante la campagna 1988/1989 operazioni di ritiro delle arance; che occorre quindi fissare un limite per l'intervento relativo a questo prodotto in Spagna;
considerando che, per fissare tale limite e determinare le conseguenze di un suo eventuale superamento, occorre applicare i criteri adottati per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per la campagna 1988/1989, è fissato un limite per l'intervento relativo alle arance in Spagna, nella misura del 15 % della produzione media, destinata ad essere consumata fresca, delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati.
2. La Commissione stabilisce il limite per l'intervento di cui al paragrafo 1 secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
Art. 2
Se i quantitativi d'arance conferiti all'intervento in Spagna durante la campagna di commercializzazione 1988/1989 superano il limite stabilito all'articolo 1, i prezzi istituzionali applicabili in Spagna per la campagna di commercializzazione 1989/1990 sono diminuiti dell'1 % per ogni quantitativo di 18 100 t in eccedenza.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989. Per il Consiglio Il Presidente R. DUMAS