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REGOLAMENTO (CEE) N. 2229/89 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 concernente l'applicazione della decisione n. 1/89 del Consiglio di associazione CEE- Malta che modifica, a seguito dell'introduzione del Sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (1) è stato firmato il 5 dicembre 1970;

Testo vigente

considerando che in virtù dell'articolo 25 del protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante dell'accordo predetto, il Consiglio di associazione CEE-Malta ha adottato la decisione n. 1/89 che modifica detto protocollo;

considerando che occorre applicare tale decisione nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La decisione n. 1/89 del Consiglio di associazione CEE-Malta è applicabile nella Comunità. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989. Per il Consiglio Il Presidente R. DUMAS 2. DECISIONE N. 1/89 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-MALTA del 20 marzo 1989 che modifica, a seguito dell'introduzione del Sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta firmato il 5 dicembre 1970, visto il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 25, considerando che le regole di origine contenute nel protocollo n. 2 sono basate sull'impiego della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale; che il Consiglio di cooperazione doganale ha approvato il 14 giugno 1983 la «convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (in seguito denominato «Sistema armonizzato»); che il Sistema armonizzato è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini del commercio internazionale; che è perciò necessario adattare le regole di origine contenute nel protocollo n. 2, nella misura in cui esse sono basate sull'utilizzazione del Sistema armonizzato; considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è apparso che si può migliorare la presentazione delle regole di origine, raggruppando in un'unica lista tutte le eccezioni alla regola generale del cambiamento della voce doganale e prevedendo istruzioni dettagliate sui criteri di interpretazione, DECIDE: Articolo 1 Nell'articolo 1 del protocollo n. 2 le parole «nella lista C dell'allegato IV» sono sostituite da «nell'allegato II». Articolo 2 Il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 1. Nel presente protocollo, con i termini "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il "Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (qui di seguito denominato "Sistema armonizzato" oppure S.A.).Con il termine "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale. 2. Ai fini dell'articolo 1, sono considerati materiali non originari quelli sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4. 3. Se un prodotto è citato nelle colonne 1 e 2 della lista figurante nell'allegato III, le condizioni stabilite per detto prodotto nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 2. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione tal quale delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b)le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi; c)ii) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli,ii)la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci, scatole e su tavolette, ecc. , ed ogni altra semplice operazione di condizionamento; d)l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e)la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente protocollo per poter essere considerati originari; f)la semplice riunione di parti di articoli per costituire un articolo completo; g)il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f); h)la macellazione degli animali.». Articolo 3 Il testo dell'articolo 4 del protocollo n. 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 41. Nella lista di cui all'allegato III, per "valore" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione. Il presente paragrafo si applica "mutatis mutandis" quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati. 2. Nella lista di cui all'allegato III per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto è esportato.». Articolo 4 L'articolo 6 del protocollo n. 2 è modificato come segue: 1) Nel paragrafo 2, le parole «articolo 3, paragrafo 3» sono sostituite da «articolo 3, paragrafo 4» e le parole «della nomenclatura di Bruxelles» da «del Sistema armonizzato». 2)È aggiunto il paragrafo seguente: «4. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.». Articolo 5 1. Il testo degli allegati I, II, III e IV del protocollo n. 2 è sostituito dal testo degli allegati I, II e III della presente decisione. 2. Gli allegati V e VI diventano allegati IV e V. Articolo 6 1. I prodotti esportati prima del 1° gennaio 1990, accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2, sono considerati come originari in conformità alle norme in vigore il 1° gennaio 1990. 2. I certificati di circolazione EUR 1 ed i formulari EUR 2 rilasciati o emessi prima del 1° gennaio 1990 in base alle norme in vigore prima di tale data sono accettati fino al 31 maggio 1990 incluso, conformemente alle norme in vigore quando sono stati rilasciati. 3. Gli articoli 19 e 20 del protocollo n. 2 sono applicabili nel caso di merci esportate prima del 1° gennaio 1990, e i certificati di circolazione rilasciati a posteriori nonché i duplicati possono essere rilasciati in base alle norme in vigore prima di tale data. Articolo 7 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990. Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989. Per il Consiglio di associazione Il Presidente U. MIFSUD BONNICI Dichiarazione comune riguardante la revisione delle modifiche alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del Sistema armonizzato Se, in seguito alle modifiche apportate alla nomenclatura, le nuove norme introdotte con la decisione n. 1/89 modificano la sostanza di una norma esistente precedentemente alla decisione stessa, e risulta che tale modifica determina una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in questione e se una delle parti contraenti lo richiede entro il 31 dicembre 1992, il Consiglio di associazione esamina con urgenza se sia necessario ristabilire la sostanza della norma in questione quale essa era precedentemente alla decisione n. 1/89. In ogni caso il Consiglio di associazione decide se ristabilire o no la sostanza della norma in questione durante un periodo di tre mesi dalla presentazione della richiesta di una delle parti contraenti dell'accordo. Qualora venga ristabilita la sostanza della norma in questione le parti contraenti dell'accordo devono anche prevedere il quadro giuridico necessario per garantire che possano essere rimborsati tutti i dazi doganali indebitamente riscossi sui prodotti in questione importati dopo il 1° gennaio 1990.