diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2234/89 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1989 che fissa l'importo massimo dell'indennità compensativa per i tonni consegnati all'industria conserviera durante il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1988

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3759/872, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1196/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che stabilisce le norme generali relative alla concessione dell'indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all'industria conserviera3, in particolare l'articolo 7,

considerando che durante il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1988, l'indennità per il tonno consegnato all'industria conserviera era regolamentata dalle disposizioni sopracitate dei regolamenti (CEE) n. 3796/81 e (CEE) n. 1196/76 e che l'importo massimo di queste indennità deve pertanto essere fissato in conformità con queste disposizioni, nonostante il fatto che queste sono state da allora modificate con effetto dal 13 novembre 1988 con il regolamento (CEE) n. 3468/88 del Consiglio4;

considerando che l'indennità compensativa è accordata, se necessario, ai produttori di tonni della Comunità per i tonni destinati all'industria conserviera; che tale provvedimento è stato previsto allo scopo di compensare gli eventuali effetti negativi derivanti ai produttori comunitari dal regime d'importazione; che, in virtù di questo regime, un ribasso dei prezzi all'importazione di tonni può minacciare direttamente il livello di redditi dei produttori comunitari di tali prodotti;

considerando che l'indennità compensativa è concessa per i quantitativi di tonni consegnati all'industria conserviera durante il trimestre cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, se il prezzo medio trimestre sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 90 % del prezzo comunitario alla produzione e se tale diminuzione dei prezzi deriva dal livello dei prezzi sul mercato mondiale del tonno e non è provocata da un aumento anormale dei quantitativi prodotti;

considerando che, a norma di tale regime, è opportuno procedere a un esame della situazione sul mercato comunitario, onde fissare l'importo massimo dell'indennità compensativa per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1988; che tale esame ha permesso di accertare che, per talune specie e forme di presentazione del prodotto di cui trattasi durante i periodi in questione, il prezzo medio trimestrale di mercato e i prezzi franco frontiera di cui l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1196/76 sono stati inferiori al 90 % del prezzo comunitario alla produzione in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3765/89 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, che fissa, per la campagna di pesca 1988, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera5;

considerando che dalle informazioni di cui dispone attualmente la Commissione non risulta che il livello attuale dei prezzi sul mercato comunitario sia determinato da un aumento anormale dei quantitativi prodotti durante il periodo in questione;

considerando che è quindi opportuno decidere, conformemente al regolamento (CEE) n. 2469/86 della Commissione, del 31 luglio 1986, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all'industria conserviera6, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1988 per i prodotti interessati e di fissare, per il periodo in questione, l'importo massimo di questa indennità per ciascuno di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3796/81 è applicabile per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1988 per i prodotti e nei limiti degli importi massimi specificati qui appresso:

(ECU/t)

1.2 // // // Prodotto // Importo massimo dell'indennità // // // Albacora intero di peso non superiore a 10 kg // 190 // //

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1989. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente