REGOLAMENTO (CEE) N. 2259/89 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1989 che determina per la campagna di commercializzazione 1987/1988 la produzione effettiva di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/892,
visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1226/894, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,
considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione sia ridotto se la produzione effettiva di una determinata campagna supera il quantitativo massimo garantito fissato per la stessa campagna; che tale riduzione non si applica però ai produttori la cui produzione media non raggiunge i 200 kg di olio di oliva per campagna;
considerando che l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per calcolare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre determinare in via estimativa la produzione per la campagna di cui si tratta; che per la campagna di commercializzazione 1987/1988 il regolamento (CEE) n. 1786/88 della Commissione5 ha determinato la produzione stimata e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato;
considerando che, a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna deve essere determinata la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto; che a tal fine, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 98/897, gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 31 marzo successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso all'aiuto in ciascuno di essi; che in seguito a queste comunicazioni risulta che la quantità ammessa all'aiuto, per la campagna 1987/1988, per l'Italia è pari a 742 500 t, per la Francia a 4 088 t, per la Grecia a 321 718 t, per la Spagna a 770 000 t e per il Portogallo a 38 000 t; che il quantitativo ammissibile per il rimborso del FEAOG è pertanto costituito dalla norma dei quantitativi comunicati alla Commissione;
considerando che occorre anche stabilire, tenuto conto della produzione effettiva, l'importo unitario alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE; che, se l'importo versato a titolo anticipativo ha superato l'ammontare dell'aiuto così calcolato, occorre recuperare la somma pagata in eccesso;
considerando che in Spagna e in Portogallo l'importo dell'aiuto alla produzione è diverso da quello degli altri Stati membri;
considerando che in base ai dati disponibili è opportuno determinare il quantitativo effettivo, nonché l'importo dell'aiuto unitario già menzionato nella misura indicata qui di seguito;
considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 dell'olio d'oliva:
— la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla produzione e che è ammissibile per il rimborso del FEAOG, sezione garanzia, è pari a 1 876 306 t;
— l'importo dell'aiuto unitario alla produzione è pari a:
— 13,75 ECU/100 kg per la Spagna,
— 9,07 ECU/100 kg per il Portogallo,
— 48,78 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.
2. Qualora l'importo versato come anticipo sull'aiuto alla produzione superi l'ammontare dell'aiuto da pagare a norma del paragrafo 1, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per recuperare la somma corrisposta in eccesso e ne informano la Commissione.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione