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REGOLAMENTO (CEE) N. 2594/89 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 1989 che indice una gara permanente per la fornitura alla Polonia di 200 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e che modifica il regolamento (CEE) n. 2557/89

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/892, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2557/89 della Commissione4, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2247/89 avviene mediante gara; che, per semplificare e rendere più efficaci le modalità d'applicazione, è opportuno modificare detto regolamento per quanto riguarda il prelevamento di campioni rappresentativi dei quantitativi forniti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2258/876, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una prima quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2557/89, per la fornitura alla Polonia di 200 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco.

Art. 2

1. La gara verte sui seguenti quantitativi di frumento tenero panificabile:

— 170 000 t che saranno spedite per nave, a partire dai porti del Mare del Nord e del Mar Baltico;

— 30 000 t che saranno spedite per ferrovia.

2. Il frumento tenero deve corrispondere almeno ad una qualità panificabile definita all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1570/77.

3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 200 000 t di frumento tenero panificabile sono precisate nell'allegato I.

Art. 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita o di un gruppo di partite indicato nel bando di gara di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2557/89.

2. Ogni concorrente ha la facoltà di presentare un'offerta soltanto a condizione che gli venga assegnato un quantitativo da lui stabilito.

Art. 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 settembre 1989 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 settembre 1989 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

Art. 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Art. 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2557/89, è quello riprodotto nell'allegato III in caso di spedizione marittima e nell'allegato IV in caso di spedizione ferroviaria. Tale certificato viene rilasciato:

— dopo lo scarico della merce, in caso di spedizione marittima;

— all'arrivo alla frontiera polacca, in caso di spedizione ferroviaria.

Art. 7

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità polacche tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.

Art. 8

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 63 ECU/t.

Art. 9

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2557/89 è modificato come segue:

«Articolo 11

1. Le imprese di sorveglianza designate dai concorrenti - d'intesa con l'organismo d'intervento - prima della presentazione delle offerte, provvedono a prelevare campioni rappresentativi dei quantitativi forniti:

— in caso di spedizione marittima, all'imbarco della merce nel porto d'esportazione e allo sbarco di essa nel porto di destinazione;

— in caso di spedizione ferroviaria, all'atto dell'operazione di carico dei vagoni.

2. I campioni vengono prelevati a spese dell'aggiudicatario e messi a disposizione dell'organismo d'intervento tedesco.

3. In caso di trasporto ferroviario, l'impresa di sorveglianza incaricata provvede, dopo le operazioni di carico, alla piombatura dei vagoni».

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione