REGOLAMENTO (CEE) N. 2712/89 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1432/88 recante modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore del cereali
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/892, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 4 ter, paragrafo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/874, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che la conversione in moneta nazionale dei prelievi di corresponsabilità di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3858/896, in base al tasso agricolo in vigore al momento della riscossione di detti prelievi, può dar luogo a complicazioni amministrative, in caso di modifica dei tassi durante la campagna; che, a fini di semplificazione, è opportuno prescrivere l'applicazione di un unico tasso di conversione agricolo per tutte le operazioni relative ai prelievi di corresponsabilità effettuati nel corso della stessa campagna; che a tal fine si ritiene opportuno scegliere il tasso di conversione vigente il 1o luglio di ogni campagna;
considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1432/88 dispone che gli Stati membri possano prevedere, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, che l'eventuale rimborso del prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 sia effettuato dagli operatori che hanno riscosso tale prelievo; che il ricorso a questa facoltà deve essere consentito a condizione che gli operatori ne siano informato in tempo utile;
considerando che, a fini di armonizzazione, è opportuno fissare per gli operatori gli stessi termini, tanto per il rimborso agli interessati, quanto per il versamento alle autorità competenti del prelievo di corresponsabilità supplementare;
considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione del regime dei prelievi di corresponsabilità attualmente vigente rende necessaria l'adozione di provvedimenti adeguati in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di versamento del prelievo di corresponsabilità, per compensare il vantaggio tratto dal ritardo nel versamento;
considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1432/88 è modificato come segue:
1.
Nell'articolo 2, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo: «1. Ai sensi del presente regolamento, i prelievi di corresponsabilità di cui all'articolo 1, sono riscossi all'atto:
— della consegna, nel caso dell'immissione sul mercato all'interno di uno Stato membro, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma,
— dell'accettazione della dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità o di spedizione verso un altro Stato membro, nel caso, rispettivamente, di esportazione o di spedizione da parte di un produttore,
— dell'accettazione della polizza di pegno (warrant), nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma.
Per quanto riguarda la dichiarazione di spedizione verso un altro Stato membro, di cui al secondo trattino, il Benelux è considerato come un unico Stato membro.
«2. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, il fatto generatore del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 1 si considera avvenuto il 1o luglio della campagna di commercializzazione di cui trattasi.»
2. Nell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, sono soppressi i termini «prima dell'inizio della campagna».
3. Nell'articolo 3, paragrafo 4, il termine «vigente» è sostituito dal termine «applicato».
4. Nell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, i termini «il quindicesimo giorno» sono sostituiti dai termini «il trentesimo giorno».
5.
Nell'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Qualsiasi ritardo rispetto ai termini fissati per il versamento obbliga l'operatore interessato a pagare un interesse di mora calcolato, per tutto il periodo del ritardo, in base ad un tasso che spetta agli Stati membri determinare. Tale tasso non può essere inferiore al tasso d'interesse di riferimento di cui all'allegato II, applicato nello Stato membro di cui trattasi, il giorno della scadenza di detti termini sul mercato monetario per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di un punto percentuale. Gli Stati membri possono rinunciare alla riscossione dell'interesse di mora se è di importo inferiore o uguale a 20 ECU.»
6. Il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato II; l'allegato diventa allegato I.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione