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REGOLAMENTO (CEE) N. 2808/89 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 1989 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato istituito dal suddetto regolamento,

A. Misure provvisorie1 Con il regolamento (CEE) n. 707/892, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica. Il dazio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi con il regolamento (CEE) n. 2165/893.

B. Procedura successiva2 Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, il produttore comunitario e un importatore indipendente (che provvede altresì a trasformare il prodotto) hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. Essi hanno reso noto anche per iscritto le loro osservazioni in merito alle conclusioni.

Il produttore comunitario e l'importatore hanno inoltre chiesto ed ottenuto di essere informati sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare ulteriori osservazioni a seguito di tali riunioni informative. L'importatore ha formulato osservazioni di cui la Commissione ha tenuto conto prima di dare veste definitiva alle proprie conclusioni.

Gli esportatori cinese e sovietico sono stati inoltre informati dell'intenzione di raccomandare l'istituzione di dazi definitivi di importo superiore a quello dei dazi antidumping provvisori. L'esportatore cinese ha risposto ribadendo una dichiarazione relativa al pregiudizio che la Commissione ha esaminato prima di dare veste definitiva alle conclusioni.

C. Descrizione del prodotto (4) Nelle conclusioni provvisorie, e più precisamente nel considerando 6 del regolamento (CEE) n. 707/89, la Commissione afferma che il calcio metallico viene utilizzato essenzialmente nella metallurgia e nell'industria dell'uranio. Ciò è stato contestato da un importatore, che trasforma altresì il prodotto in questione e secondo il quale il calcio non viene più utilizzato nella fabbricazione dell'uranio. Dopo avere esaminato questa contestazione, la Commissione ha riscontrato che l'industria dell'uranio continua ad utilizzare il calcio, ma soltanto in misura limitata, mentre l'industria metallurgica ne fa un impiego nettamente più vasto.

Lo stesso importatore ha sostenuto inoltre che il calcio metallico importato dalla Repubblica popolare cinese dall'Unione Sovietica non è un prodotto simile a quello prodotto nella Comunità. Sempre secondo l'importatore, il calcio metallico prodotto nella Comunità è di qualità inferiore e più difficile da trasformare rispetto a quello cinese o sovietico e inoltre soltanto quest'ultimo si presta a numerose utilizzazioni del calcio metallico.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e tecniche, sebbene il calcio prodotto nella Comunità senza distillazione abbia un grado di purezza leggermente inferiore al calcio cinese e sovietico importato, entrambi hanno un livello di qualità commerciale e richiedono una ulteriore distillazione al fine di produrre la qualità di calcio più pura.

La maggior parte delle utilizzazioni finali del calcio riguarda applicazioni metallurgiche per le quali, in numerosi casi, il prodotto comunitario può essere direttamente sostituito dal calcio cinese o sovietico importato. Secondo l'importatore, soltanto il calcio della Repubblica popolare cinese o dell'Unione Sovietica può essere impiegato per determinate applicazioni tecniche nell'industria siderurgica e per le reazioni termiche, affermazione smentita dal produttore comunitario. L'importatore ha inoltre chiesto che venga nominato un esperto incaricato di effettuare un'analisi tecnica dei prodotti in questione. La richiesta è stata respinta in quanto, pur dichiarando di avere difficoltà ad utilizzare il prodotto comunitario, l'importatore stesso, che è anche trasformatore, ha riconosciuto di poter tecnicamente utilizzare il calcio prodotto nella Comunità invece del prodotto importato cinese o sovietico. L'importatore si è addirittura lamentato che il produttore comunitario abbia riflutato di fornire calcio prodotto nella Comunità (vedi considerando 15).

Durante la procedura, inoltre, l'esportatore sovietico ha sostenuto che il suo prodotto non era simile a quello del produttore comunitario, precisando che il calcio prodotto in Unione Sovietica era di qualità inferiore. Nessun utilizzatore finale di calcio ha richiesto un'audizione o contestato per iscritto le conclusioni della Commissione in merito.

Di conseguenza, la Commissione ha concluso che, sebbene il calcio prodotto nella Comunità abbia un grado di purezza leggermente inferiore a quello importato dalla Cina e dall'Unione Sovietica, entrambi hanno caratteristiche fisiche e tecniche sufficientemente analoghe, le stesse utilizzazioni finali e gli stessi mercati, e devono pertanto essere considerati prodotto simili.

In base alle conclusioni di cui al regolamento (CEE) n. 707/89 (considerando 6, 7 e 8) e alle considerazioni che precedono, il Consiglio conclude che le importazioni cinesi e sovietiche sono prodotti simili al calcio prodotto nella Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

D. Dumping (8) Nel calcolare il valore normale, la Commissione ha dovuto considerare che né la Repubblica popolare cinese, né l'Unione Sovietica hanno un'economia di mercato e che pertanto, a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88, occorreva far riferimento ai prezzi o costi di uno o più produttori di un paese ad economia di mercato. La Commissione ha scelto di calcolare il valore normale in base ai prezzi del prodotto simile sul mercato interno statunitense, motivando la sua decisione nel considerando 11 del regolamento (CEE) n. 707/89.

Uno degli importatori ha contestato il metodo di calcolo del valore normale facendo osservare che i prezzi utilizzati dalla Commissione si basavano sulle transazioni interaziendali effettuate dal produttore statunitense e che, di conseguenza, quest'ultimo aveva realizzato profitti eccessivi. A sostegno della sua posizione, l'importatore ha fornito le statistiche del consumo degli Stati Uniti d'America nel 1983, proponendo di determinare il valore normale in base al valore costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

La Commissione ha preso in considerazione soltanto le vendite agli utilizzatori finali indipendenti nel periodo oggetto dell'inchiesta, vale a dire il 1987, onde determinare i prezzi e, come sottolineato nel considerando 11 del regolamento (CEE) n. 707/89, i prezzi praticati dal produttore statunitense durante il periodo di riferimento gli hanno consentito di realizzare un profitto equo e non eccessivo. Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni provvisorie della Commissione in merito alla base per il calcolo del valore normale.

Per quanto riguarda detto calcolo, la Commissione ha considerato unicamente le vendite statunitensi delle corone e del pezzi di calcio metallico che non richiedono, da parte del produttore, né una distillazione, né una trasformazione rilevante dell'aspetto fisico, ed ha così determinato un valore normale medio ponderato.

I prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto cinese o sovietico esportato nella Comunità. (11) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, allorché necessario, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, comprese spese di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico e le spese accessorie, commissioni pagate in relazione alle vendite considerate e condizioni di credito. Tutti i raffronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

Uno degli importatori ha sostenuto che si dovevano adeguare le caratteristiche fisiche, in quanto la qualità del calcio prodotto negli Stati Uniti è leggermente inferiore a quella del prodotto cinese e sovietico. La richiesta è stata respinta, poiché il valore normale sul mercato statunitense è stato determinato limitando il calcolo ai prezzi di vendita delle corone e del pezzi di calcio, che non richiedono né una distillazione, né una trasformazione rilevante, sono quindi direttamente paragonabili ai prodotti cinesi o sovietici, e si trovano in diretta concorrenza con essi.

Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping sulle esportazioni cinesi e sovietiche nella Comunità durante il periodo di riferimento. I margini medi ponderati di dumping, calcolati in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria del prodotto, dazi non corrisposti, sono rispettivamente del 21,8 % e del 22,0 % per il prodotto cinese e per quello sovietico. Il Consiglio conferma detti margini definitivi di dumping.

E. Pregiudizio (13) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, uno degli importatori ha presentato sei argomenti per contestare le conclusioni della Commissione quali stabiliti nel regolamento (CEE) n. 707/89.

In primo luogo, il 1985 non potrebbe fungere da anno di riferimento per valutare il pregiudizio, in quanto la produzione comunitaria di quell'anno non corrisponde alla tendenza registrata nel periodo 1981-1983.

Tale argomento non può essere accettato in quanto il periodo scelto, che va dal 1985 al 1987, è quello più recente per esaminare l'andamento delle importazioni nella Comunità. Le cifre relative alla produzione in questo periodo sono state inoltre controllate dalla Commissione. Pertanto, si considerano non pertinenti i riferimenti dell'importatore alle tendenze nel periodo 1981-1983.

In secondo luogo, la decisione, del produttore di investire in nuove strutture non sarebbe giustificata ed avrebbe provocato una diminuzione dello sfruttamento del potenziale.

Tale dichiarazione viene ritenuta infondata. Al considerando 20 del regolamento (CEE) n. 707/89, la Commissione si era riferita agli investimenti effettuati dal produttore comunitario nel 1985 e nel 1986. Tuttavia, la decisione di investire in nuove strutture, che rappresenta un aumento del 35 %, è stata presa nel 1984, quando si registrava uno sfruttamento del potenziale del 92 % e il mercato si trovava in espansione. Comunque sia, la decisione di raddoppiare la capacità produttiva, a cui riferisce l'importatore, è stata successivamente annullata.

In terzo luogo, il produttore comunitario avrebbe causato a sé stesso un pregiudizio riflutando di fornire il calcio all'importatore, che ha presentato un ricorso in uno degli Stati membri contro detto produttore per sfruttamento abusivo di posizione dominante.

La Commissione fa notare che il produttore comunitario ha confutato queste asserzioni e che, per quanto riguarda il ricorso nello Stato membro interessato, non è stata ancora pronunciata una sentenza definitiva.

Secondo la Commissione, lo scopo di una procedura antidumping non è, e non può essere, quello di tollerare o incoraggiare pratiche commerciali restrittive, e pertanto l'avvio di una procedura di tal genere non toglie alle società il diritto di ricorrere a norma degli articoli 85 e 86 del trattato, senza che l'esito della causa sia pregiudicato dall'inchiesta antidumping. Inoltre, qualora si riscontri un'infrazione agli articoli 85 e 86 e sia stata presa una decisione a norma del regolamento n. 17 del Consiglio1, la Commissione può riesaminare la presente procedura antidumping a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

In quarto luogo, il calo del prezzi di vendita del produttore comunitario non sarebbe dovuto soltanto alla concorrenza del prodotti importati, ma anche a mancanza di concorrenza in assenza di altri produttori, ad una gestione carente ed alle rilevanti spese fisse del suddetto produttore comunitario. L'importatore ha chiesto che la Commissione calcoli nuovamente il prezzo di vendita del produttore comunitario detraendo le sue spese fisse.

Una tale richiesta non può essere soddisfatta poiché la Commissione ha stabilito i prezzi di vendita effettivi sul mercato in base alle vendite agli acquirenti indipendenti. Inoltre, si è riscontrato che la diminuzione del prezzi di vendita ha avuto luogo nel periodo in cui l'importazione di calcolo cinese e sovietico sono aumentate in termini di volume e di quota di mercato. Comunque sia, le spese fisse non vanno detratte nel determinare i prezzi di vendita effettivi sul mercato. Di conseguenza, non c'è motivo di ricalcolare detti prezzi di vendita.

In quinto luogo, le importazioni provenienti da altri paesi terzi sarebbero anch'esse responsabili del pregiudizio causato.

Nella determinazione preliminare, la Commissione ha già accertato se il pregiudizio subito dal produttore comunitario sia stato causato da fattori diversi dalle importazioni in dumping. Nel periodo 1985-1987, le importazioni provenienti da altri paesi terzi sono calate di oltre il 46 %, con una corrispondente riduzione della quota di mercato. Inoltre, durante il periodo di riferimento si è riscontrato che il prezzo delle altre importazioni era superiore a quello del prodotto cinese e sovietico.

In sesto luogo, prima del 1985, il produttore comunitario avrebbe praticato una sottoquotazione, costringendo gli esportatori cinese e sovietico ad adeguarsi. Tale dichiarazione è stata fatta anche dall'esportatore cinese.

Nelle conclusioni preliminari, la Commissione aveva riscontrato sottoquotazioni ad opera degli esportatori cinese e sovietico durante il periodo di riferimento. Se si ricalcolano le suddette sottoquotazioni in base al prezzi medi ponderati cif all'esportazione, risulta una sottoquotazione del 6,5 % per il prodotto importato cinese e del 9,8 % per il prodotto importato sovietico, ossia cifre inferiori a quelle stabilite in via provvisoria (rispettivamente il 10,7 % e l'11,2 %). Attualmente, appare estremamente difficile, se non impossibile, determinare chi abbia dato inizio alle sottoquotazioni prima del 1985; comunque sia, il fatto che inizialmente gli esportatori interessati intendessero o meno limitarsi ad allineare i loro prezzi a quelli del produttore comunitario non è considerato pertinente in merito alle sottoquotazioni durante il periodo per il quale è stato accertato il pregiudizio. Un nuovo calcolo delle sottoquotazioni ha confermato che le esportazioni cinesi e sovietiche in dumping sono avvenute a prezzi inferiori a quelli del produttore comunitario.

Nessuno degli elementi addotti contesta le conclusioni preliminari della Commissione in merito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, di cui ai considerando da 16 a 22 del regolamento (CEE) n. 707/89. Pertanto il Consiglio conferma tali conclusioni.

F. Interesse della Comunità (20) Uno degli importatori ha contestato le conclusioni preliminari della Commissione riguardo all'interesse della Comunità, adducendo innanzitutto che il calcio metallico non viene più utilizzato nella produzione dell'uranio e che pertanto non c'è motivo di mantenere la produzione di calcio nella Comunità.

Tale posizione è già stata esaminata nel considerando 4. Tuttavia, anche a prescindere da questa utilizzazione specifica, la Commissione rimane del parere che, in mancanza di una protezione contro gli effetti nocivi delle importazioni in dumping provenienti dalla Cina e dall'Unione Sovietica, l'efficienza economica dell'unico produttore comunitario si troverebbe compromessa e la Comunità dipenderebbe interamente dall'estero per l'approvvigionamento di calcio utilizzato nell'industria metallurgica.

In secondo luogo l'importatore, che trasforma altresì il prodotto, sostiene che l'impatto di un dazio maggiorerebbe notevolmente i suoi costi, minacciando la sua attività.

La Commissione non può accettare questa tesi. Un esame delle osservazioni presentate dall'importatore mostra infatti che l'importatore ha basato la sua tesi su un calcolo che comprende, oltre alla maggiorazione prevista del dazi, altri aumenti delle spese di produzione e modifiche del tassi di cambio nel periodo 1988-1989. Nel valutare l'impatto del dazio sull'importazione di calcio, la Commissione deve necessariamente basarsi sul fatti accertati durante il periodo oggetto dell'inchiesta. Detta inchiesta evidenzia che le misure proposte farebbero aumentare in misura limitata i costi totali di una società che trasforma il prodotto e darebbero luogo a un aumento del tutto insignificante per gli utilizzatori finali di calcio della Comunità.

Infine, l'importatore sostiene che è nell'interesse della Comunità promuovere nel settore industriale nuovi tipi di magneti, che l'importatore produce in misura estremamente rilevante trasformando il calcio metallico importato dalla Cina e dall'Unione Sovietica.

Tale argomentazione è già stata esaminata sotto due aspetti - l'aspetto «prodotti simili» e l'aspetto «aumento dei costi» ed è stata respinta per le seguenti ragioni: per quanto riguarda i «prodotti simili», è stato dimostrato nel considerando 5 che i prodotti importati dalla Cina e dall'Unione Sovietica sono considerati simili al calcio prodotto nella Comunità. Inoltre, quanto all'aumento dei costi, come già sottolineato nel considerando 21, l'impatto limitato dei dazi antidumping definitivi sui costi globali di un'impresa che trasforma il calcio non è ritenuto un deterrente economico all'espansione del settore. (23) Nessuno degli utilizzatori finali della Comunità ha chiesto un'audizione o presentato osservazioni scritte dopo l'istituzione delle misure provvisorie.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio è giunto alla conclusione che è nell'interesse della Comunità intervenire e che occorre pertanto istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica.

Uno degli importatori indipendenti ha chiesto, inoltre, una esenzione speciale qualora si decida di istituire dazi definitivi. Il Consiglio non può soddisfare tale richiesta, poiché è evidente che, nell'interesse della Comunità, la misura è destinata a prevenire gli effetti nocivi delle importazioni in dumping provenienti dalla Cina e dall'Unione Sovietica; un'esenzione di tal genere comprometterebbe tale obiettivo, e sarebbe inoltre difficilmente giustificabile, vista la necessità di un trattamento uguale per tutti gli importatori.

G. Dazio definitivo (25) La Commissione ha riesaminato i prezzi d'acquisto degli importatori comunitari confrontandoli con il prezzo di vendita necessario per garantire al produttore comunitario un utile adeguato (56 % del prezzi di vendita), al di sotto del quale viene subito un pregiudizio. Viste le conclusioni raggiunte in materia di pregiudizio, le sottoquotazioni constatate e le gravi perdite finanziarie subite dal produttore comunitario, che ha venduto al di sotto del suoi costi di produzione, la Commissione ha deciso che è necessario istituire dazi antidumping definitivi sulle importazioni di calcio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica, di importo superiore al dazi antidumping provvisori e equivalente ai margini definitivi di dumping riscontrati, che sono inferiori alla soglia di pregiudizio. Il Consiglio conferma tale conclusione.

Il Consiglio ritiene che, per garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia ed agevolare lo sdoganamento, il dazio definitivo dovrebbe assumere la forma di un dazio ad valorem.

H. Riscossione del dazio provvisorio (27) Vanno interamente riscossi gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico, del codice NC 2805 21 00, originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica; le aliquote del dazio sono le seguenti:

  1. a) al calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese si applica un'aliquota pari al 21,8 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto, dazio non corrisposto;

  2. b) al calcio metallico originario dell'Unione Sovietica si applica un'aliquota pari al 22,0 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

2. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Art. 2

Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 707/89.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente E. CRESSON