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REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2899/89 DEL CONSIGLIO del 27 settembre 1989 che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi terzi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto la statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681, modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2187/892, in particolare l'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi terzi e fissare di conseguenza, con effetto dal 1o luglio 1989, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Con effetto dal 1o luglio 1989, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data d'effetto del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente R. DUMAS