REGOLAMENTO (CEE) N. 3172/89 DEL CONSIGLIO del 16 ottobre 1989 relativo all'applicazione della decisione n. 2/89 del Consiglio di cooperazione CEE- Egitto che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, visto il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (1), in particolare l'articolo 23, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 7 della decisione 87/456/CECA dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e la Tunisia per i prodotti di competenza del trattato CECA (2), prevede che le modifiche delle norme sull'origine rese necessarie dall'adesione della Spagna e del Portogallo e adottate dai Consigli di cooperazione siano applicabili ai prodotti oggetto della decisione stessa; considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, il Consiglio di cooperazione CEE-Egitto ha adottato la decisione n. 2/89 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il suddetto protocollo; considerando che si deve assicurare l'applicazione nella Comunità della decisione summenzionata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Testo vigente
Art. 1
La decisione n. 2/89 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto è applicabile nella Comunità. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 1989. Per il Consiglio Il Presidente M. DELEBARRE