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REGOLAMENTO (CEE) N. 3328/89 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 1989 recante apertura di gare per la fornitura di agrumi alla Polonia in applicazione del regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia1, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/873, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2247/88, il Consiglio ha deciso la fornitura gratuita alla Polonia di prodotti agricoli ritirati dal mercato in seguito a interventi; che, d'intesa con la autorità polacche e tenuto conto della situazione del mercato comunitario, nel settore degli ortofrutticoli la fornitura deve avere ad oggetto gli agrumi, segnatamente i limoni e le arance; che le previsioni sulle disponibilità di ritiri dal mercato inducono a limitare la mobilitazione dei prodotti a talune regioni mediterranee;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2247/89, le spese di fornitura devono essere determinate mediante gara; che è opportuno definire con precisione l'insieme degli obblighi connessi alla fornitura, dalla presa in consegna dei prodotti ritirati dal mercato in conformità all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 0000/895, fino alla presa in consegna dei prodotti da parte delle autorità polacche, nel luogo convenuto;

considerando che, tenuto conto degli obiettivi dell'operazione e delle circostanze della sua realizzazione, è opportuno prevedere che i prodotti da fornire alla Polonia soddisfino i requisiti definiti dalla normativa comunitaria per gli agrumi della categoria di qualità I;

considerando che la determinazione delle partite deve essere effettuata in base alle previsioni e alle informazioni più recenti sulla disponibilità dei prodotti; che tale determinazione dovrà essere contenuta nei bandi di gara particolari redatti e pubblicati dagli organismi competenti degli Stati membri in cui i prodotti saranno mobilitati;

considerando che per garantire la buona esecuzione della fornitura si deve procedere a un controllo della conformità alle norme prima della partenza dalla zona di spedizione o al più tardi all'uscita dallo Stato membro in cui il prodotto viene mobilitato; che è altresì opportuno disporre l'applicazione del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento6, modificato dal regolamento (CEE) n. 3060/897; che tuttavia l'aggiudicatario può essere svincolato dai suoi obblighi e la conformità alle norme può essere definitivamente valutata solo al momento della presa in consegna dei prodotti da parte delle autorità polacche, comprovata dal rilascio di una ricevuta;

considerando che il corretto svolgimento delle gare e la corretta esecuzione della fornitura richiede, la costituzione da parte dell'offerente concorrente o dell'aggiudicatario, a seconda dei casi, di adeguate cauzioni finanziarie; che, per la costituzione e lo svincolo di tali cauzioni, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i rapporti agricoli8, modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/879;

considerando che è necessario definire il tasso di conversione da applicare per il calcolo degli importi delle spese di fornitura; che, per attenersi ad un metodo più equilibrato e più aderente alla realità economica che determina l'entità delle suddette spese, è opportuno applicare il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

considerando che è opportuno determinare tutte le comunicazioni necessarie alla corretta applicazione del presente regolamento, soprattutto in materia di ritiri dal mercato e di esecuzione delle forniture destinate alla Polonia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Art. 1

1. In applicazione del regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, si procede alla fornitura alla Polonia di circa 20 000 t di agrumi della compagna 1989/1990 ritirati dal mercato in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. La fornitura di cui al paragrafo 1 verte su:

  1. a) 15 000 t di limoni mobilitate nei seguenti Stati membri: >PIC FILE= "T0046508">

  2. b) 5 000 t di arance mobilitate nei seguenti Stati membri: >PIC FILE= "T0046509">

3. La ripartizione geografica del quantitativi indicati nel paragrafo 2 può essere modificata tenendo conto delle effettive disponibilità di prodotti ritirati dal mercato e delle offerte presentate a norma dell'articolo 5.

4. I prodotti indicati nel paragrafo 1 soddisfano le norme di qualità della categoria i stabilite dal regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione1, e hanno calibri che vanno, per i limoni, dal n. 4 al n. 7 e, per le arance, dal n. 3 al n. 10.

Art. 2

1. È indetta una gara particolare per determinare i costi della fornitura da ciascuno degli Stati membri menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, e per ciascuno dei due prodotti.

2. La fornitura comprende:

— la presa in consegna di prodotti ritirati dal mercato a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72, in particolare per quanto riguarda la qualità;

— la selezione dei prodotti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 4;

— la calibratura, il condizionamento in imballaggi di 25 kg netti al massimo e la marcatura secondo le modalità stabilite dall'articolo 9, paragrafo 2;

— il trasporto fino alla presa in consegna da parte dell'organismo designato dalle autorità polacche, secondo le modalità stabilite dal paragrafo 3.

3. Il trasporto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 viene effettuato per via marittima o per via terrestre con trasporti isotermi. I prodotti sono consegnati dall'aggiudicatario:

— nel caso del trasporto marittimo, nel porto polacco indicato dal bando di gara, franco banchina;

— nel caso del trasporto per ferrovia, franco frontiera polacca, nel luogo indicato del bando di gara;

— nel caso del trasporto su strada, nel luogo indicato dal bando di gara.

Art. 3

1.

Gli organismi autorizzati dalla Grecia, dalla Spagna e dall'Italia redigono i bandi di gara necessari per la fornitura, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, dei prodotti menzionati all'articolo 1 e provvedono alla loro pubblicazione. I bandi sono pubblicati entro il 10 novembre 1989. Successivamente possono essere redatti, se necessario, bandi complementari.

Una copia dei progetti di bando di gara viene trasmessa senza indugio alla Commissione, per consentire la pubblicazione di una relativa informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

2. Nei bandi di gara devono figurare le seguenti indicazioni:

— la natura, la qualità, la quantità del prodotto da fornire, nonché la definizione delle partite;

— la zona in cui vengono messi a disposizione i prodotti ritirati dal mercato, nonché l'elenco e l'ubicazione delle organizzazioni di produttori, che possono effettuare il ritiro dal mercato di arance e limoni e mettere a disposizione degli aggiudicatari prodotti idonei per la fornitura alla Polonia;

— il luogo in cui le competenti autorità polacche prendono in consegna il prodotto;

— il periodo della presa in consegna nel luogo di partenza ed il calendario stabilito per la fornitura ovvero il termine massimo di trasporto;

— la forma di condizionamento del prodotto;

— il terine per la presentazione delle offerte;

— il nome e l'indirizzo dell'organismo cui va presentata l'offerta;

— qualsiasi altra informazione necessaria.

Art. 4

Può partecipare alla gara di cui all'articolo 2, a parità di condizioni, qualsiasi persona fisica, che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e sia stabilita nella Comunità, nonché qualsiasi società costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro e che abbia la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale o un centro di attività principale nella Comunità.

Art. 5

1. Gli interessati partecipano alle gare depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso l'organismo designato dallo Stato membro, indicato nel bando di gara, oppure mediante lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta.

— gli estremi della gara;

— il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'offerente;

— l'indicazione della partita oggetto dell'offerta;

— l'importo delle spese di fornitura, espresso in ECU/t e ripartito come segue:

— spese di presa in consegna dei prodotti ritirati dal mercato;

— spese di selezione, calibratura e imballaggio dei prodotti conformi all'articolo 1, paragrafo 4;

— spese di trasporto e di consegna dei prodotti;

— gli eventuali dati supplementari richiesti nel bando di gara.

3. L'offerta è valida soltanto se:

— è stata presentata interamente prima dello scadere del termine stabilito per la presentazione delle offerte;

— contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 ed è conforme alle prescrizioni del bando di gara;

— è accompagnata dall'impegno dell'offerente di effettuare le forniture secondo le modalità stabilite, se risulterà aggiudicatario;

— è accompagnata dalla prova che è stata costituita una cauzione di gara di 20 ECU/t, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, per la partita oggetto dell'offerta.

4. L'offerta non può essere modificata né revocata.

Art. 6

1. Entro le 24 ore susseguenti lo scadere del termine stabilito per la presentazione delle offerte, l'organismo di cui all'articolo 5 comunica alla Commissione mediante telescritto, secondo il modello indicato nell'allegato I, tutte le offerte che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 5.

2. In base alle offerte trasmesse a norma del paragrafo 1, può essere deciso, per una o più partite:

— di non dare seguito alla gara, ovvero

— di fissare un importo massimo delle spese di fornitura per tonnellata, ovvero di eliminare le offerte che non sembrano corrispondere ai prezzi praticati normalmente sul mercato.

3. Qualora sia fissato un importo massimo per le spese di fornitura, la fornitura della partita o delle diverse partite di cui trattasi è assegnata all'offerente che ha presentato l'offerta con l'importo meno elevato.

4. Qualora più offerte rechino lo stesso importo, l'assegnazione della fornitura avviene per sorteggio.

Art. 7

Entro le 48 ore susseguenti la decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, l'organismo competente di cui all'articolo 5 comunica mediante telecomunicazione scritta a tutti gli offerenti l'esito della loro partecipazione alla gara e comunica a ciascun aggiudicatario l'attribuzione della fornitura della partita o delle partite di cui trattasi.

Art. 8

L'organismo designato dallo Stato membro interessato accerta che i prodotti messi a disposizione dell'aggiudicatario siano conformi alle disposizioni della regolamentazione concernente i ritiri dal mercato. Esso accerta inoltre che i prodotti presi in consegna dall'aggiudicatario, ma non selezionati per la fornitura non siano commercializzati.

Art. 9

1. La presa in consegna del prodotto da parte dell'aggiudicatario è subordinata alla costituzione di una cauzione di consegna, in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, di importo pari per tonnellata, al prezzo d'acquisto applicabile il mese della presa in consegna, maggiorato del 10 % del prezzo di base.

2. Alle forniture effettuate nell'ambito del presente regolamento si applicano le norme di qualità dal regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto concerne le qualità, la calibrazione, le tolleranze, la presentazione e la marcatura. Sull'imballaggio deve inoltre figurare, in lingua polacca e in una delle lingue ufficiali della Comunità, la menzione «Prodotto della Comunità economica europea». L'imballaggio non deve recare marchi di commercio.

Art. 10

1. Prima della partenza dalla zona di spedizione o al più tardi al momento dell'usctia dallo Stato membro interessato, l'organismo designato da quest'ultimo accerta che i prodotti siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e del bando di gara. Tale conformità deve essere comprovata dal rilascio, all'aggiudicatario, di un certificato di conformità redatto secondo il modello contenuto nell'allegato II. Se detto certificato non viene rilasciato, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire o completare la fornitura.

2.

Salvi i casi di forza maggiore, l'aggiudicatario sopporta tutti i rischi - in particolare di perdita e di deterioramento - inerenti alla fornitura del prodotto fino alla presa in consegna da parte delle competenti autorità polacche. A tal uopo egli sottoscrive adeguate assicurazioni.

La presa in consegna è comprovata dal rilascio di un certificato redatto subito dopo il ricevimento della merce, su richiesta dell'aggiudicatario, dalle autorità polacche secondo il modello che figura all'allegato III.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, la fornitura si considera effettuata, se almeno il 97 % dei quantitativi da fornire è preso in consegna dalle autorità polacche in conformità alle disposizioni del bando di gara.

4. Le spese di fornitura vengono pagate all'aggiudicatario dall'organismo autorizzato dallo Stato membro interessato, dietro presentazione del certificato di presa in consegna, per i quantitativi effettivamente consegnati indicati nel documento. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, a tale scopo, l'importo dell'offerta è convertito in moneta nazionale in base al tasso valevole l'ultimo giorno del termine fissato nel bando di gara per la presentazione delle offerte e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Art. 11

1. Le principali esigenze ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono:

  1. a) per la cauzione di gara prevista dall'articolo 5, paragrafo 3:

    — il mantenimento dell'offerta,

    — la costituzione di una cauzione di consegna;

  2. b) per la cauzione di consegna prevista dall'articolo 9:

    — la presa in consegna del prodotto da fornire secondo le modalità previste nel bando di gara,

    — la realizzazione della fornitura in conformità al presente regolamento e alle disposizioni del bando di gara.

2. La cauzione di gara è svincolata:

— immediatamente, quando si decide di non dar seguito alla gara,

— immediatamente, quando l'offerta non è stata accettata,

— se l'offerta è stata accettata, dopo che è stato comprovato il rispetto delle esigenze principali di cui al paragrafo 1, punto a).

3. La cauzione di consegna è svincolata su presentazione del certificato di presa in consegna, vistato dalle competenti autorità polacche, e del documento di controllo T5 o di un documento equivalente.