REGOLAMENTO (CEE) N. 3550/89 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1989 che revoca il regolamento (CEE) n. 3047/89 relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/882, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3047/89 della Commissione3 ha proibito la pesca dello spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca dal 12 ottobre 1989;
considerando che la Germania ha trasferito alla Danimarca, il 31 ottobre 1989, 400 tonnellate di spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV (zona CE); che la Francia ha trasferito alla Danimarca, il 31 ottobre 1989, 900 tonnellate di spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV (zona CE); che il Belgio ha trasferito alla Danimarca, l'8 novembre 1989, 500 tonnellate di spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV (zona CE); che la pesca dello spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV (zona CE) effettuata da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 3047/89,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3047/89 viene revocato dal presente.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1989. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente