reg. (CEE) n. 3885/89
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 70, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 353/79 (3), che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione applicabili nelle zone franche ai prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi, non presenta più alcun interesse pratico; che è pertanto opportuno abrogarlo,
Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 353/79 è abrogato.
Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1990.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente H. NALLET