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REGOLAMENTO (CEE) N. 3786/89 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1989 che autorizza il Portogallo a sopprimere i dazi all'importazione di panelli in provenienza dagli altri Stati membri e ad applicare i dazi della tariffa doganale comune alle importazioni da paesi terzi

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 243, punto 4,

considerando che, a norma dell'articolo 243, punto 4, lettera a), primo trattino dell'atto di adesione, il Portogallo può procedere, a sua richiesta, all'abolizione o all'accelerazione del ravvicinamento dei dazi doganali per i semi e frutti oleosi e i loro prodotti derivati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 566/871 ha autorizzato il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione di panelli fino al 31 dicembre 1987; che il regolamento (CEE) n. 1692/88 della Commissione2 ha disposto la stessa autorizzazione fino al 31 dicembre 1988; che lo scopo di tale provvedimento era quello di agevolare l'approvvigionamento in panelli dei mangimifici portoghesi; che i motivi che hanno giustificato tale provvedimento permangono tuttora e che il Portogallo ha chiesto di poter procedere, a norma del citato articolo 243, alla soppressione dei dazi doganali sui panelli nei confronti degli altri Stati membri della Comunità e all'applicazione della tariffa doganale comune nei confronti di paesi terzi, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per i panelli e gli altri residui solidi di cui ai codici NC 2304 00 00, 2305 00 00 e 2306, esclusi i codici NC 2306 90 11 e 2306 90 19, il Portogallo è autorizzato a sopprimere i dazi doganali sulle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri e ad applicare i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni da paesi terzi.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione