REGOLAMENTO (CEE) N. 3787/89 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1989 recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2806/71 che stabilisce delle regole generali relative alla concessione della restituzione all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/892, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/894, in particolare l'articolo 17, para- grafo 6,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione, del 23 dicembre 1971, che stabilisce delle regole generali relative alla concessione della restituzione all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso5, ha soppresso la concessione della restituzione all'esportazione per la farina il cui amido sia stato sottoposto ad un trattamento termico, a motivo della ridotta quota comunitaria nel commercio di tali prodotti;
considerando che per lo stesso motivo e, inoltre, in ragione del premio per l'incorporazione nell'alimentazione animale allora concesso per i cereali denaturati, il regolamento in esame ha altresì soppresso la concessione della restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso derivati da un prodotto di base denaturato;
considerando che nel frattempo è insorto un certo interesse economico per l'esportazione di farina il cui amido sia stato trattato termicamente e che non esiste più il premio per l'incorporazione dei cereali denaturati nell'alimentazione animale;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2806/71 è abrogato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione