REGOLAMENTO (CEE) N. 3951/89 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla anidride maleica del codice NC 2917 14 00, originaria del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 31 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo1, in particolare l'articolo 15,
considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4257/88, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 14;
considerando che, ai sensi dell'articolo 14, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1987;
considerando che per la anidride maleica, del codice NC 2917 14 00, originaria del Brasile, la base di riferimento è fissata a 434 000 ecu; che, in data 27 aprile 1989, le importazioni nella Comunità di tali prodotti, originari del Brasile, hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A decorrere dal 31 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:
1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // 2917 14 00 // Anidride maleica // //
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione