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REGOLAMENTO (CEE) N. 3952/89 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti da campeggio della categoria di prodotti n. 111 (numero d'ordine 40.1110), originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo1, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli oggetti da campeggio, della categoria di prodotti n. 111 (numero d'ordine 40.1110), originari del Brasile, il massimale è fissato a 4 t; che, alla data dell'8 luglio 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

A partire dal 31 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.1110 // 111 (tonnellate) // 6306 91 00 6306 99 00 // Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende // // // //

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione