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REGOLAMENTO (CEE) N. 3954/89 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia, della categoria di prodotti n. 28 (numero d'ordine 40.0280), originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo1, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia, della categoria di prodotti n. 28 (numero d'ordine 40.0280), originari delle Filippine, il massimale è fissato a 104 000 pezzi; che, alla data dell'8 luglio 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

A partire dal 31 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0280 // 28 (1 000 pezzi) // 6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 // Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali // // // 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91

// // // // // Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione