REGOLAMENTO (CEE) N. 3955/89 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti, sacchi e sacchetti, della categoria di prodotti n. 33 (numero d'ordine 40.0330), originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo1, in particolare l'articolo 13,
considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;
considerando che per i tessuti, sacchi e sacchetti della categoria di prodotti n. 33 (numero d'ordine 40.0330), originari delle Filippine, il massimale è fissato a 230 t; che, alla data dell'11 ottobre 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;
considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi delle Filippine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A partire dal 31 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:
1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0330 // 33 (tonnellate) // 5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99 // Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili // // // //
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione