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REGOLAMENTO (CEE) N. 28/90 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 1990 relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 e 1108 14 00 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1436/87

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3845/892, in particolare l'articolo 9,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare talune disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna3;

considerando che il presente regolamento riguarda anche i prodotti ripresi nel regolamento (CEE) n. 1463/87 della Commissione3; che è dunque opportuno abrogare tale regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le merci descritte nella colonna1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna2 di detta tabella.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione