REGOLAMENTO (CEE) N. 282/90 DEL CONSIGLIO del 23 gennaio 1990 relativo ad un'azione d'urgenza di forniture di taluni prodotti agricoli alla Romania
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/902, in particolare l'articolo 7, paragrafi 5 e 6, il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine3 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/894, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, dal 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari5 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/896, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 12, ed il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi7, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2902/898, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il mercato di taluni prodotti agricoli presenta ancora una situazione di produzione che richiede che questi prodotti siano smaltiti a condizioni particolari;
considerando che conviene prevedere di mettere gratuitamente a disposizione della Romania certi prodotti agricoli, per migliorare le condizioni di approvvigionamento delle popolazioni di qusto paese; che per taluni di questi prodotti le necessarie misure potranno essere prese dalla Commissione stessa, a norma della regolamentazione vigente;
considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di applicazione della presente azione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Si procede, alle condizioni fissate qui di seguito e nei limiti dei quantitativi fissati in allegato, ad un'azione d'urgenza di forniture di taluni prodotti agricoli a favore della Romania.
Art. 2
Per l'attuazione della presente azione:
1. la Comunità mette a disposizione della Romania i prodotti disponibili a seguito di misure d'intervento;
2.
la Romania prende in carico i prodotti nei luoghi ed alle condizioni che le saranno indicati dalla Commissione.
Le spese e gli eventuali rischi connessi con il trasporto sono a carico del paese beneficiario;
3. i prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.
Art. 3
1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione del presente regolamento.
2. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate, per quanto occorre, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti in questione relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed eventualmente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/701.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY