REGOLAMENTO (CEE) N. 314/90 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1990 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio1, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3845/8592, in particolare l'articolo 9,
considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;
considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento, debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;
considerando che il comitato per la nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, concernente il prodotto di cui al punto 4 della tabella in allegato;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura, concernente i prodotti di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 della tabella in allegato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione