REGOLAMENTO (CEE) N. 323/90 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3845/892, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;
considerando che si è constatato come l'applicazione della nota 2 del capitolo 16 della nomenclatura combinata possa provocare problemi di classificazione tariffaria, per quanto riguarda le preparazioni contenenti fegato; che generalmente in tali preparazioni il fegato conferisce il carattere essenziale, senza per questo predominare in peso; che, per assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è quindi necessario precisare le modalità di applicazione della nota 2 del capitolo 16 mediante l'introduzione di una nota complementare;
considerando che le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle nomenclature,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il seguente testo, stampato in corsivo, è aggiunto alla nota 2 del capitolo 16 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87:
«Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno dei codici NC 1601 e 1602».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore sei settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione