REGOLAMENTO (CEE) N. 490/90 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1990 che abroga i regolamenti (CEE) n. 1826/84 e (CEE) n. 1282/81 che istituiscono dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acetato di vinile monomero (VAM) originario del Canada e degli Stati Uniti d'America
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 9 e 14,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,
Viste le affermazioni del produttore/esportatore statunitense e quindi la possibilità che le esportazioni di VAM originario del Canada non fossero più oggetto di dumping o non recassero più pregiudizio all'industria comunitaria, la Commissione ha ritenuto opportuno sottoporre a riesame anche le importazioni di VAM originario del Canada, onde garantire che il dazio rimanesse in vigore soltanto nella misura necessaria per neutralizzare il dumping causa del pregiudizio.
A. Procedura1 Con il regolamento (CEE) n. 1826/842, successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 2879/873, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero (VAM) originario del Canada.
Con il regolamento (CEE) n. 1282/814, modificato dal regolamento (CEE) n. 2357/875, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di VAM originario degli Stati Uniti d'America.
Nel novembre 1988 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di VAM originario degli Stati Uniti d'America, presentata a nome della Quantum Chemical Corporation, produttore/esportatore statunitense.
Nella richiesta, basata sull'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, si affermava che le importazioni in dumping di VAM dagli Stati Uniti erano cessate e di conseguenza era cessato anche il pregiudizio da esse causato all'industria comunitaria. La Commissione ha ritenuto che esistessero elementi di prova sufficienti per giustificare un riesame delle misure adottate.
Di conseguenza, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee6, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame delle misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di VAM originario del Canada e degli Stati Uniti d'America ed ha avviato un'inchiesta.
La Commissione ne ha poi informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti, dando alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
Il consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), i produttori comunitari di VAM, la maggior parte degli esportatori ed alcuni importatori hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto. Il CEFIC ed alcuni importatori hanno inoltre chiesto ed ottenuto di essere intesi oralmente.
Anche uno dei principali consumatori di VAM sul mercato libero della Comunità ha comunicato le proprie osservazioni per iscritto ed ha chiesto ed ottenuto un'audizione.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti imprese:
Produttori comunitari:
- BP Chemicals Ltd, Londra, Regno Unito,
- Montedipe Srl, Milano, Italia,
- Wacker Chemie GmbH, Monaco, Germania,
- Rhône Poulenc SA, Parigi, Francia.
Produttore/esportatore canadese:
- Celanese Canada Inc., Toronto, Canada.
Produttori/esportatori statunitensi:
- Hoechst Celanese Chemical Group, Dallas, USA,
- Quantum Chemical Corporation, Cincinnati, USA.
Importatori collegati ad un esportatore:
- Quantum Chemical Europe BV, Bavel, Paesi Bassi,
- Hoechst Celanese NV, Bruxelles, Belgio.
L'inchiesta di dumping copriva il periodo ottobre 1988 - marzo 1989 compreso.
B. Dumping I. Valore normale6 Per tutti i produttori/esportatori coinvolti nella procedura, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi interni delle vendite agli acquirenti indipendenti, al netto di tutti gli sconti e riduzioni direttamente collegati alle vendite di VAM. Si è inoltre stabilito che le vendite interne di queste società in Canada e negli Stati Uniti erano redditizie.
Un esportatore, tuttavia, non ha fornito dati precisi in merito ai margini di utile realizzati sulle sue vendite interne. La Commissione ha ritenuto che i dati relativi alla redditività costituivano una parte fondamentale delle informazioni richieste, ed ha pertanto informato la società che, in mancanza di tali dati, il valore normale sarebbe stato calcolato sulla base degli elementi disponibili, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che le risultanze dell'inchiesta costituivano la base più adatta per determinare il valore normale ed ha quindi calcolato il valore normale sulla base della media ponderata più elevata dei prezzi interni riscontrati per gli esportatori che hanno collaborato pienamente.
II. Prezzi all'esportazione (7) Per quanto riguarda le esportazioni effettuate direttamente dai produttori/esportatori canadese e statunitensi agli importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti.
Nel caso di esportazioni a consociate nella Comunità, si è ritenuto opportuno, dato il legame esistente tra esportatore e importatore, costruire i prezzi all'esportazione in base ai prezzi di prima rivendita del prodotto importato ad un acquirente indipendente. Gli eventuali sconti e riduzioni sono stati detratti dal prezzo praticato al primo acquirente indipendente. Si sono inoltre effettuati i necessari adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, più un utile del 5 % sul fatturato delle vendite.
Un importatore collegato ha contestato il margine di utile impiegato dalla Commissione. Il Consiglio ha tuttavia ritenuto che il 5 % costituisse il margine minimo per un importatore indipendente di un prodotto chimico quale il VAM. Inoltre, lo stesso margine del 5 % era stato applicato durante la precedente procedura di riesame.
Le imputazioni dei costi necessarie per costruire i prezzi all'esportazione sono state effettuate in base al fatturato. A tale scopo, ci si è basati generalmente sui costi e sul fatturato degli importatori collegati durante l'ultimo esercizio finanziario disponibile e, quindi, su conti debitamente certificati.
C. Confronto (8) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, e a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il Consiglio ha tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, ad esempio per quanto riguarda le condizioni di vendita, quando poteva essere dimostrata in misura soddisfacente l'esistenza di un rapporto diretto tra dette differenze e le vendite in questione. Hanno soddisfatto questo requisito le differenze a livello di trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori, condizioni di credito, commissioni e retribuzioni dei venditori. Tutti i confronti sono stati effettuati franco fabbrica.
D. Margini di dumping (9) Il valore normale, calcolato in base ad una media ponderata dei prezzi praticati per le vendite interne di VAM di ciascun produttore, e, in un solo caso, in base al prezzo interno più elevato di un altro produttore, è stato confrontato, transazione per transazione, con i prezzi all'esportazione. L'esame dei fatti ha dimostrato che i prezzi all'esportazione erano superiori al valore normale calcolato per ciascun esportatore oggetto dell'inchiesta, sia in Canada sia negli Stati Uniti d'America.
E. Pregiudizio (10) Viste le summenzionate risultanze relative al dumping non si è ritenuto necessario esaminare la questione del pregiudizio.
F. Conclusione della procedura (11) In considerazione di quanto precede si è concluso che, data l'assenza di pratiche di dumping, era opportuno chiudere la procedura di riesame e abrogare i dazi antidumping di cui al considerando 1.
I produttori comunitari interessati sono stati informati dei principali elementi e considerazioni in base ai quali si intendeva chiudere la procedura di riesame ed hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni. L'industria ha ritenuto anormale la situazione prevalsa durante il periodo oggetto dell'inchiesta, dato che i prezzi sul mercato erano aumentati in misura abnorme a seguito di una carenza di materie prime e quindi di VAM. L'industria ha sostenuto che, una volta eliminata questa carenza, le pratiche di dumping sarebbero riprese causando nuovamente un dumping ed un pregiudizio. L'industria ha suggerito pertanto di mantenere in vigore le misure.
Tuttavia, dopo aver debitamente considerato le obiezioni sollevate dall'industria si è concluso che, dato che per tutto il periodo oggetto dell'inchiesta non si erano constatate pratiche di dumping, era opportuno chiudere la procedura e abrogare le misure antidumping.
Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni alla chiusura della procedura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I regolamenti (CEE) n. 1826/84 e (CEE) n. 1282/81 sono abrogati.
Art. 2
Sono concluse le procedure antidumping relative alle importazioni di acetato di vinile monomero originario del Canada e degli Stati Uniti d'America, di cui al codice NC 2915 32 00.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. SMITH