REGOLAMENTO (CEE) N. 687/90 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 1990 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 13 novembre al 31 dicembre 1988
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/892, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10,
considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3796/81 che disciplinano l'indennità compensativa sono state modificate, con effetto dal 13 novembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 3468/88 del Consiglio3; che questa data divide in due periodi l'ultimo trimestre civile della campagna 1988;
considerando che l'indennità compensativa è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il periodo cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria;
considerando che, ai sensi di tale regime, occorre procedere ad un esame della situazione sul mercato comunitario per fissare l'importo massimo dell'indennità compensativa, conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 per il periodo compreso tra il 13 novembre e il 31 dicembre 1988; che questo esame ha evidenziato che, per determinate specie e presentazioni del prodotto considerato, nel periodo in causa, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3765/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, che fissa, per la campagna di pesca 1988, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera4;
considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;
considerando che per quanto riguarda i tonni albacora di oltre 10 kg nessuno di questi limiti è superato e che non occorre pertanto fissare il massimale dei quantitativi indennizzabili;
considerando, per contro, che per i tonni albacora di peso non superiore a 10 kg i quantitativi venduti e consegnati durante il periodo considerato ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 superano quelli venduti e consegnati durante lo stesso periodo nelle ultime tre campagne di pesca, menzionati al paragrafo 4, secondo trattino dell'articolo citato; che occorre quindi limitare questi quantitativi alla media dei quantitativi venduti e consegnati nel corso dello stesso periodo delle campagne 1985, 1986 e 1987 e determinare i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è applicabile ai prodotti consegnati all'industria conserviera durante il periodo compreso tra il 13 novembre e il 31 dicembre 1988 alle condizioni qui di seguito stabilite:
1.2 // // // Prodotti // Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 (ECU/t) // // // Albacora interi di peso superiore a 10 kg // 6 // // // Albacora interi di peso non superiore a 10 kg // 130 // //
Art. 2
Per i tonni albacora di peso non superiore a 10 kg, i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità sono limitati a 2 472 tonnellate.
Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati secondo quanto disposto in allegato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1990. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente