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REGOLAMENTO (CEE) N. 709/90 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1990 che stabilisce le modalità della fornitura di cereali alla Polonia, conformemente al regolamento (CEE) n. 457/90 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 457/90 del Consiglio, del 22 febbraio 1990, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli alla Polonia1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/903, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/875, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 457/90 predispone un'azione urgente per la fornitura alla Polonia, fra l'altro, di determinati cereali; che, ai fini dell'esecuzione di questa azione urgente, occorre definirne le modalità d'applicazione nel settore dei cereali, disponendo che la fornitura avvenga mediante gara e stabilendo le modalità comuni delle gare che verranno indette nell'ambito dell'azione di cui trattasi;

considerando che tali modalità d'applicazione devono pure comprendere un regime di cauzionamento e di controllo, tale da garantire una corretta esecuzione della fornitura;

considerando che è necessario fissare il tasso di conversione da utilizzare per gli importi delle spese di fornitura di cui all'articolo 2 del presente regolamento; che, ai fini di un approccio più equilibrato e, al tempo stesso, più conforme alla realtà economica che condiziona l'entità di dette spese, è opportuno applicare il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 676/907; che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Per l'esecuzione della fornitura di cereali alla Polonia, prevista dal regolamento (CEE) n. 457/90, si applicano le modalità precisate nel presente regolamento.

2. Detta fornitura implica la determinazione mediante gara delle spese di fornitura definite all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento nonché l'acquisto a prezzo fisso della merce presso l'organismo d'intervento interessato.

Art. 2

1. È indetta una gara per le spese di fornitura a partire dai magazzini d'intervento sino alla destinazione prevista.

2. Tali spese si riferiscono alla fornitura di merce caricata alla rinfusa, su mezzo di trasporto, franco partenza magazzino dell'organismo d'intervento sino al porto marittimo polacco di sbarco, nella fase cif, oppure, in caso di spedizione ferroviaria, sino alla fase franco frontiera polacca.

Art. 3

Possono partecipare alle gare indette nel quadro del presente regolamento, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché tutte le imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale di uno Stato membro.

Art. 4

I concorrenti partecipano alla gara presentando all'organismo d'intervento interessato un'offerta scritta, fatta pervenire per lettera o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta previsto dal bando di gara.

Art. 5

Le offerte devono vertere su tutte le spese di fornitura - ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 - inerenti ad una partita o ad un gruppo di partite indicate nel bando di gara per una destinazione determinata, e devono essere espresse in ECU/t. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, tale importo viene convertito per mezzo del tasso di conversione valido il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Le offerte sono valide soltanto ove siano corredate:

  1. a) di una domanda di titolo d'esportazione che faccia riferimento, nella casella n. 22, al regolamento (CEE) n. 457/90;

  2. b) della prova di avvenuto deposito di una cauzione di gara pari a 10 ECU/t.

Le offerte che non risultino presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del bando di gara non sono valide.

Le offerte non possono essere né modificate, né ritirate.

Art. 6

1. L'organismo d'intervento interessato trasmette le offerte ricevute alla Commissione entro non più di due ore dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. La Commissione, operando secondo la procedura descritta all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissa per ogni partita le spese massime di fornitura o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

Art. 7

1. L'organismo d'intervento interessato comunica quanto prima a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara e trasmette agli aggiudicatari, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

Art. 8

Entro due giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione, l'operatore in causa presenta all'organismo d'intervento interessato, con qualsiasi mezzo di comunicazione scritta, una domanda d'acquisto del quantitativo corrispondente alla partita o alle partite di cui è stato dichiarato aggiudicatario.

Art. 9

1. L'organismo d'intervento dello Stato membro designato per la fornitura mette i cereali in questione a disposizione dell'aggiudicatario ad un prezzo 0.

2. Il ritiro della merce è subordinato al deposito di una cauzione pari al prezzo d'intervento del cereale in causa, ritoccato in base alle maggiorazioni mensili applicabili nel mese di presentazione delle offerte e maggiorato del 10 %.

Art. 10

1. Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce - in particolare i rischi di perdita o di deterioramento - sino alla fase di fornitura indicata all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, la Commissione gli rimborsa le spese supplementari dietro presentazione dei documenti giustificativi.

3. L'aggiudicatario si fa rilasciare dalle autorità polacche un certificato attestante la presa in consegna del quantitativo fornito.

4. Le modalità di rilascio del certificato di presa in consegna vengono definite secondo la procedura illustrata all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

5. Le spese di fornitura vengono rimborsate per il quantitativo indicato nei certificati di presa in consegna, senza alcuna trattenuta per i cali normali.

Art. 11

Vengono prelevati campioni rappresentativi dei quantitativi forniti:

— all'atto dell'uscita della merce dal magazzino d'intervento, in presenza dell'aggiudicatario,

— all'atto dell'arrivo della merce alla fase di fornitura prevista, a spese dell'aggiudicatario o in presenza delle autorità polacche.