REGOLAMENTO (CEE) N. 946/90 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 1990 che indice una gara permanente per la vendita di uve secche sultanina del raccolto 1988 non trasformate per utilizzazioni specifiche
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/892, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,
visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati3, modificato dal regolamento (CEE) n. 2367/894, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/886, tali prodotti destinati ad usi specifici da determinarsi sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3205/85 della Commissione7 prevede la vendita mediante gara di uve secche non trasformate per usi specifici;
considerando che gli organismi ammassatori greci detengono ancora circa 15 650 t di uve secche sultanina non trasformate del raccolto 1988; che tali prodotti non possono essere smerciati sul mercato del consumo umano tal quali senza rischiare di perturbarlo; che è peraltro opportuno prevedere che una parte rilevante di questi prodotti formino oggetto di una gara permanente per la loro utilizzazione, quale è prevista dal regolamento (CEE) n. 3205/85;
considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3205/85 dovrebbe essere fissato in funzione del prezzo di mercato dei prodotti destinati all'alimentazione umana;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Gli organismi ammassatori greci indicati in allegato procedono alla vendita, mediante gara permanente, di un quantitativo massimo di 15 650 t di uve secche sultanina del raccolto 1988, in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 3205/85.
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 maggio 1990 alle ore 13, ora locale.
3. La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3205/85 è fissata a 45 ECU/100 kg netti per le uve secche sultanina.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione