diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 1237/89 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1990 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Sierra Leone sulla pesca al largo della Sierra Leone

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che la Comunità e la Repubblica della Sierra Leone hanno negoziato e siglato un accordo di pesca che garantisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alle sovranità o alla giurisdizione della Sierra Leone;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre quindi stabilire le modalità che si applicano nella fattispecie;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Sierra Leone sulla pesca al largo della Sierra Leone.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Per tener conto degli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1, nonché, per quanto necessario alla sua attuazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna, registrati a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), alle condizioni della nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie3, modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/894.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY