REGOLAMENTO (CEE) N. 1330/90 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1990 che prevede misure speciali per una varietà di tabacco greggio del raccolto 1989
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione3,
considerando che la relazione della Commissione all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 727/70 evidenzia un notevole aumento dei quantitativi della varietà «1. Badischer Geudertheimer e i suoi ibridi» consegnati agli organismi di intervento per il raccolto 1988 e che lo stesso rischia di accadere per il raccolto 1989; che tali quantitativi sono ampiamente superiori ai quantitativi e alle percentuali di produzione fissati dal regolamento (CEE) n. 1469/70 del Consiglio4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2269/885;
considerando che risulta pertanto necessario adottare le misure specifiche previste dall'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 727/70, in particolare la diminuzione del prezzo di intervento per detta varietà; che, data la necessità di riequilibrare il mercato, è opportuno applicare tali misure al raccolto 1989;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per il raccolto 1989 il prezzo di intervento del tabacco della varietà «1. Badischer Geudertheimer e i suoi ibridi» è ridotta al 75 % del prezzo di obiettivo.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente D. J. O'MALLEY (2) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.