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REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/90 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1469/70 che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento, nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco il cui superamento è determinante per lo scatto delle procedure previste all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafi 3 e 6,

vista la proposta della Commissione3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1469/704, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2269/885, ha stabilito le percentuali e i quantitativi di tabacco presi in consegna dagli organismi d'intervento nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco per la quale è stato deciso il premio e il cui superamento fa entrare in gioco gli strumenti di controllo del mercato del tabacco previsti all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1331/90 (6) prevede tra l'altro di classificare la varietà «ibridi di Badischer Geudertheimer» che attualmente rientra nel numero d'ordine 1 «Badischer Geudertheimer e i suoi ibridi», sotto la varietà di cui al numero d'ordine 11 a) Forchheimer Havana II c, 11 b) Nostrano del Brenta, 11 c) Resistente 142 e 11 d) Gojano; che in seguito a questa nuova classificazione si rende opportuno adeguare le percentuali e i quantitativi corrispondenti alle suddette varietà;

considerando che la percentuale relativa al livello della produzione comunitaria per la quale è stata decisa la concessione del premio e il cui superamento fa scattare le misure di controllo del mercato del tabacco è stata fissata al 115 %; che alla luce del livello globale della produzione e degli sbocchi prevedibili è opportuno ridurre tale percentuale al 110 %; che una maggiorazione del 10 % della produzione sembra tener sufficientemente conto dell'impatto delle variazioni climatiche sulla produzione stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente D. J. O'MALLEY (2) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale. (6) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.