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REGOLAMENTO (CEE) N. 1434/90 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1990 relativo all'applicazione di alcune disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 18 dicembre 1989 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica1, in appresso denominato «accordo», entrato in vigore il 1o aprile 1990;

considerando che detto accordo prevede l'attuazione progessiva di determinate misure di liberalizzazione onde agevolare l'accesso al mercato comunitario per le merci originarie dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, in appresso denominata «URSS»; che, a norma dell'articolo 8 dell'accordo, la Comunità si è impegnata ad abolire le restrizioni quantitative sulle importazioni effettuate nelle regioni della Comunità per i prodotti elencati all'allegato I dell'accordo e a sospendere l'applicazione delle restrizioni quantitative alle importazioni effettuate nelle regioni della Comunità per i prodotti elencati all'allegato II dell'accordo, secondo le condizioni e modalità ivi specificate;

considerando tuttavia che la Comunità ha già adottato parte delle misure di cui all'allegato I dell'accordo, con le decisioni della Commissione nn. 89/C 288/032, 89/C 315/053, 90/C 1/064 e 90/C 36/065; che pertanto è opportuno procedere unicamente all'abolizione delle restrizioni quantitative all'importazione sugli altri prodotti elencati al suddetto allegato I e alla sospensione delle restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II dell'accordo, fatta eccezione per un prodotto, del codice NC 4910 00 00, già liberalizzato a livello comunitario;

considerando che, di conseguenza, l'importazione nella Comunità di alcuni dei prodotti elencati all'allegato I dell'accordo, originari dell'Unione Sovietica, non sarà più oggetto di alcuna restrizione quantitativa e che, pertanto, tali prodotti, ora ripresi nell'allegato III, possono essere sottoposti al regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Le restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell'URSS, sono abolite nelle regioni della Comunità specificate in detto allegato a fronte di questi prodotti.

2. L'applicazione delle restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II, originari dell'URSS, è sospesa nelle regioni della Comunità ivi elencate, secondo le modalità e condizioni ivi specificate.

Art. 2

Le restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato III, originari dell'URSS, sono abolite a livello comunitario. Le importazioni nella Comunità di questi prodotti sono sottoposte al regolamento (CEE) n. 1765/82 e tali prodotti vengono aggiunti all'allegato di detto regolamento.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente D. J. O'MALLEY