REGOLAMENTO (CEE) N. 1305/90 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1990 relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1989
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile per ciascuna campagna di commercializzazione; che, in base a tale regime, la diminuzione della garanzia viene operata in funzione del numero di pecore esistenti rispetto a un livello massimo garantito; che tale diminuzione, fissata a titolo provvisorio in base a una valutazione del patrimonio ovino, deve essere successivamente corretta, se del caso, previa constatazione della consistenza effettiva del patrimonio ovino per la campagna in causa;
considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione2;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/88 della Commissione3 ha fissato il coefficiente di diminuzione applicabile in via provvisoria per la campagna 1989; che la constatazione definitiva del patrimonio ovino, effettuata in base agli elementi statistici ricavati nel quadro della direttiva 82/177/CEE del Consiglio4, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/875, e ad altri dati oggettivi disponibili, consente di fissare il coefficiente corretto previsto dal presente regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, il coefficiente provvisorio fissato con regolamento (CEE) n. 3817/88 per la campagna 1989 è corretto come segue:
— Gran Bretagna: 5 %
— resto della Comunità: 5 %
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione