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REGOLAMENTO (CEE) N. 1494/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 che deroga, per il primo e il secondo trimestre del 1990, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3834/89

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/892,

considerando che taluni regimi speciali d'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 970/904, sono stati decisi solamente nel maggio 1990 per l'anno 1990; che è pertanto necessario derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli nel quadro dei regimi speciali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per il primo e il secondo trimestre 1990 ed in deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, per quanto concerne i regimi di cui agli articoli 10 e 11 del suddetto regolamento:

  1. a) le domande possono essere depositate solamente dal 1o all'8 giugno 1990;

  2. b) le comunicazioni previste all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b) del suddetto regolamento vengono effettuate il 13 giugno 1990;

  3. c) il rilascio dei titoli previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento ha luogo dal 18 giugno 1990.

Art. 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3834/89 della Commissione5 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1 In deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80:

— non possono essere presentate domande di titoli in base al regime speciale d'importazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2377/80;

— le comunicazioni previste dal paragrafo 4, lettera a) del suddetto articolo 15 non vengono effettuate.»

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione