REGOLAMENTO (CEE) N. 1839/90 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1990 che fissa, per la campagna 1990/1991, i prezzi d'offerta comunitari delle pere applicabili per la Spagna
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna in ordine al meccanismo di compensazione all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione2 ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna;
considerando che, a norma dell'articolo 152 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità dei dieci», efficace a partire dal 1o gennaio 1990, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per le pere provenienti dalla Spagna unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1o luglio al 30 aprile dell'anno successivo;
considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;
considerando che, per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;
considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;
considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna3, ha stabilito l'elenco dei prezzi degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto della riduzione che ne deriva per i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991;
considerando che è opportuno applicare a tali prezzi il coefficiente di riduzione sopra menzionato; che tale livellamento prende effetto alla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1179/90 del Consiglio4 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;
considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per le pere, per il periodo 1o luglio 1990 al 30 aprile 1991, ai seguenti;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per la campagna 1990/1991, i prezzi d'offerta comunitari per le pere (codici NC 0808 20 31, 0808 20 33, 0808 20 35 e 0808 20 39), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:
— luglio: 46,95
— agosto: 39,89
— settembre: 39,59
— ottobre: 42,79
— novembre: 45,86
— dicembre: 49,21
— da gennaio ad aprile incluso: 51,24
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione