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REGOLAMENTO (CEE) N. 1966/90 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1990 che abroga il regolamento (CEE) n. 1428/90 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia1, in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3606/89 del Consiglio, del 20 novembre 1989, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1990)2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1428/903 ha ripristinato a partire dal 2 giugno 1990 la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi per taluni prodotti tessili dei codici NC 5802 11 00, 5802 19 00 e ex 6302 60 00 (numero d'ordine 02.0090);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1428/90 anzidetto della Commissione è stato adottato sulla base di informazioni statistiche comunicate da uno stato membro che si sono rivelate errate;

considerando che è opportuno pertanto abrogare, con effetto al 2 giugno 1990, il suddetto regolamento (CEE) n. 1428/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione