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REGOLAMENTO (CEE) N. 2001/90 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1990 che revoca il regolamento (CEE) n. 1118/90 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca1, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/882, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1118/90 della Commissione3, ha proibito la pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a da parte delle navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1874/90 del Consiglio4, aumenta i contingenti di sogliola attribuiti al Belgio della divisione CIEM VII a e previsto dal regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio5; che la pesca della sogliola, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o registrata in Belgio deve essere quindi autorizzata; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 1118/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1990. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente