REGOLAMENTO (CEE) N. 2048/90 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1990 recante modalità di applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio, del 27 aprile 1990, che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1152/90 stabilisce la superficie massima garantita comunitaria per le tre campagne oggetto di detto regolamento; che tale superficie è pari alla media delle superfici investite a cotone dai piccoli produttori negli anni 1987 e 1988; che, tenuto conto delle informazioni ricevute dagli Stati membri produttori, è opportuno determinare la superficie in questione;
considerando che, a norma del paragrafo 1 dell'articolo 3 precitato, l'aiuto è concesso per le superfici in cui siano state effettuate la semina e la raccolta; che, per il corretto funzionamento del regime di aiuto, è opportuno prevedere un sistema di controllo che consenta di stabilire le superfici ammissibili all'aiuto; che è opportuno disporre che ciascun piccolo produttore presenti una domanda di aiuto recante almeno le indicazioni che consentano di verificare che nelle superfici oggetto di domande di aiuto sia stata effettuata la raccolta; che è necessario disporre che tale controllo venga eseguito per sondaggio e verta su un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuto; che è opportuno prevedere che il controllo venga eseguito sul posto; che tuttavia per le domande presentate relativamente alla campagna 1989/1990 occorre disporre, anziché un controllo sul posto, la verifica da parte degli Stati membri corrispondente fra le superfici oggetto delle domande di aiuto ed i quantitativi di cotone non sgranato sottoposti a controllo nelle imprese di sgranatura;
considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime di aiuto, è d'uopo determinare la sanzione da infliggere ove una domanda di aiuto presentata da un produttore che non vi abbia titolo in quanto superi il limite di 2,5 ha di superficie coltivata a cotone;
considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1152/90, la Commissione constata ogni superamento della superficie massima garantita e determina la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto; che per facilitare tale constatazione e tale determinazione è necessario disporre che gli Stati membri produttori comunichino alla Commissione le superfici che essi ammettono all'aiuto, tenuto conto del regime di controllo summenzionato;
considerando che, per alleviare gli oneri derivanti agli interessati in caso di pagamento tardivo dell'aiuto, occorre stabilire dei termini per la constatazione di qualsiasi superamento della superficie massima garantita, per la determinazione eventuale della riduzione dell'importo dell'aiuto e per il pagamento del medesimo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La superficie massima garantita comunitaria di cotone di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1152/90 è fissata a 73 093 ha.
Art. 2
1. L'aiuto è concesso soltanto per le superfici:
a) su cui sono state eseguite la semina e la raccolta e per le quali sono stati effettuati i normali lavori colturali;
b) che hanno formato oggetto:
— di una dichiarazione delle superfici coltivate in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione2,
— di una domanda di aiuto in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento.
2. Ciascuno Stato membro accorda l'aiuto soltanto per le superfici del proprio territorio sulle quali sia stata effettuata la raccolta.
Art. 3
1.
I piccoli produttori, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1152/90, presentano ogni anno una domanda di aiuto dopo la raccolta ed entro quindici giorni dalla data in cui l'intero raccolto è stato posto sotto controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89.
La domanda dev'essere tuttavia presentata entro il 30 aprile della campagna considerata.
2. Per la campagna 1989/1990 la presentazione della dichiarazione delle superfici coltivate di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89, se del caso rettificata in conformità del paragrafo 2 dello stesso articolo, costituisce domanda di aiuto.
3. Salvi i casi di forza maggiore e senza pregiudizio del paragrafo 1, secondo comma, se la domanda di aiuto è presentata:
— nel periodo che va dal sedicesimo al trentesimo giorno susseguente l'assoggettamento a controllo dell'intero raccolto, viene corrisposto il 66 % dell'aiuto;
— nel periodo che va dal trentunesimo al sessantesimo giorno susseguente l'assoggettamento a controllo dell'intero raccolto, viene corrisposto il 33 % dell'aiuto.
4. Nella domanda di aiuto di cui al primo comma del paragrafo 1 devono figurare almeno:
— il cognome, il nome e l'indirizzo del dichiarante;
— la superficie su cui è stata effettuata la raccolta, espressa in ettari e are;
— il riferimento alla dichiarazione delle superfici coltivate di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89;
— il riferimento catastale delle superfici coltivate o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;
— il luogo in cui il prodotto viene immagazzinato o, se è stato consegnato, il cognome, il nome e l'indirizzo del destinatario.
Art. 4
1. L'organismo all'uopo designato dallo Stato membro controlla per sondaggio che nella superficie oggetto della domanda di aiuto la raccolta sia stata effettuata.
2.
Il controllo di cui al paragrafo 1 verte almeno sul 5 % delle domande di aiuto, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici in questione.
Qualora si accertino irregolarità rilevanti nel 6 % o più dei controlli effettuati, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e portano a 15 la percentuale di cui al primo comma.
Art. 5
1. Ai fini del controllo per sondaggio delle domande di aiuto per la campagna 1989/1990, l'organismo di controllo verifica la corrispondenza tra i quantitativi sottoposti a controllo in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1201/89 e quelli ottenuti applicando alle superfici oggetto della domanda di aiuto la resa accertata per la campagna di cui trattasi nella regione considerata - se del caso differenziata in considerazione dei metodi colturali praticati - per il cotone non sgranato, di qualità sana, leale e mercantile.
2. Qualora risulti che il quantitativo sottoposto a controllo nell'impresa di sgranatura:
a) è pari o superiore al 70 % di quello ottenuto applicando le rese di cui al paragrafo 1, l'organismo competente ammette all'aiuto la superficie indicata nella dichiarazione delle superfici coltivate, se del caso rettificata;
b) è inferiore al 70 % di quello ottenuto applicando le rese di cui al paragrafo 1, l'organismo competente ammette all'aiuto la superficie indicata nella dichiarazione delle superfici coltivate, eventualmente rettificata, moltiplicata per un coefficiente ottenuto dividendo i quantitativi sottoposti a controllo per quelli risultanti dall'applicazione della resa di cui al paragrafo 1, diminuita del 30 %; tuttavia, se la prova della raccolta è stata fornita in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro sulla base di altri elementi, l'aiuto è concesso per la superficie indicata nella dichiarazione delle superfici coltivate, eventualmente rettificata.
Art. 6
1. Ai fini del controllo per sondaggio delle domande di aiuto per le campagne 1990/1991 e 1991/1992, viene effettuata un'ispezione in loco. Questo controllo ha luogo entro sei settimane dalla presentazione della domanda di aiuto.
2. Il controllo ricomprende la misurazione delle superfici sulle quali è stata effettuata la raccolta. Fatto salvo l'articolo 7, può essere effettuato un controllo supplementare a norma dell'articolo 5, in particolare qualora sorgano dubbi relativamente alla superficie su cui è stata effettuata la raccolta.
3. Per ogni ispezione dev'essere redatto un verbale da cui risulti, se del caso, la superficie misurata, gli strumenti utilizzati o l'impossibilità di eseguire il controllo per causa imputabile al dichiarante.
4. Salvi i casi di forza maggiore, se il controllo non ha potuto essere eseguito per causa imputabile al richiedente, la domanda di aiuto viene respinta.
Art. 7
1. Se dal controllo previsto all'articolo 6 risulta che la superficie per la quale è chiesto l'aiuto è:
a) inferiore a quella accertata all'atto del controllo, si prende in considerazione la superficie accertata; tuttavia, se la superficie accertata è superiore a 2,5 ha, la domanda è respinta e il richiedente deve pagare un importo pari al 50 % dell'ammontare dell'aiuto per la campagna in questione moltiplicato per la superficie accertata, a meno che tale differenza sia ritenuta giustificata dallo Stato membro in questione; b) superiore a quella accertata all'atto del controllo, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia, si prende in considerazione la superficie accertata, ridotta della differenza tra la superficie dichiarata inizialmente e quella accertata. Tuttavia se la differenza è ritenuta giustificata dallo Stato membro in questione, si prende in considerazione la superficie accertata.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 e in particolare le decisioni prese ai sensi del paragrafo 1, lettera b), secondo comma.
Art. 8
Ogni anno gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il 15 luglio, il numero di piccoli produttori, la resa o le rese di cui all'articolo 5, nonché gli ettari ammessi a beneficiare dell'aiuto per la campagna di cui trattasi.
Tuttavia, per la campagna 1989/1990 questa comunicazione è effettuata entro il 15 agosto 1990.
Art. 9
1. In caso di superamento della superficie massima garantita comunitaria, la constatazione e la determinazione del superamento previste all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1152/90 sono effettuate prima della fine della campagna.
2.
L'importo dell'aiuto viene ridotto applicando la formula seguente:
1.2.3.4 // // A1 × // SMG SCC // = A2 laddove:
1.2 // A1 // = l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1152/90, // SMG // = la superficie massima garantita comunitaria, // SCC // = la superficie comunitaria sottoposta a semina e raccolta dai piccoli produttori per la campagna di cui trattasi, // A2 // = l'aiuto da versare.
Art. 10
Gli Stati membri versano l'aiuto, se del caso ridotto in applicazione dell'articolo 9, entro il 31 ottobre successivo alla fine della campagna.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 1989/1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione