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REGOLAMENTO (CEE) N. 2126/90 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1990 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido ed acido tunstici originarie della Repubblica popolare cinese

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 762/902 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido ed acido tunstici originarie della Repubblica popolare cinese;

considerando che, non essendo ancora terminato l'esame dei fatti, la Commissione ha informato gli esportatori cinesi interessati che intende proporre di prorogare la validità del dazio provvisorio per un periodo supplementare non superiore a due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno sollevato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido ed acido tunstici originarie della Repubblica popolare cinese, istituito con il regolamento (CEE) n. 762/90, è prorogato per un periodo non superiore a due mesi.

Fatto salvo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e salvo altra decisione del Consiglio, esso si applica fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che adotti misure definitive.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. CARLI