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REGOLAMENTO (CEE) N. 2175/90 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1990 sull'applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta1 è stato firmato il 5 dicembre 1970 ed è entrato in vigore il 1o aprile 1971;

considerando che il protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta2 è stato firmato a Bruxelles il 4 marzo 1976 ed è entrato in vigore il 1o giugno 1976;

considerando che, in virtù dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa3, allegato all'accordo precitato, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 2/90 che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17;

considerando che occorre applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La decisione n. 2/90 del Consiglio di associazione CEE-Malta è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. CARLI DECISIONE N. 2/90 DEL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE CEE-MALTA del 16 luglio 1990 che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, firmato a Bruxelles il 5 dicembre 1970, visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito denominato «protocollo», in particolare l'articolo 25, considerando che gli importi equivalenti all'ecu in alcune monete nazionali, validi il 1o ottobre 1988, erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1o ottobre 1986, che il cambiamento automatico della data di riferimento previsto dalla decisione n. 1/82 del Consiglio di associazione causerebbe, al momento della conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ecu, DECIDE: Articolo 1 Il protocollo è modificato nel modo seguente: 1. all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo «ecu 2 590» è sostituito da «ecu 2 820»; 2. all'articolo 17, paragrafo 2, l'importo «ecu 180» è sostituito da «ecu 200» e l'importo «ecu 515» è sostituito da «ecu 565». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 1990. Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1990. Per il Consiglio di associazione Il Presidente G. DE MICHELIS