REGOLAMENTO (CEE) N. 2190/90 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1990 relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/902, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,
visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati3, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori4, modificato dal regolamento (CEE) n. 862/905, i prodotti destinati ad usi specifici sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;
considerando che il regolamento (CEE) n. 913/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di uve secche non trasformate destinate alla fabbricazione dell'alcole6, stabilisce che le uve secche non trasformate possono essere vendute alle industrie della distillazione ad un prezzo fissato in anticipo;
considerando che gli organismi ammassatori greci conservano circa 17 266 t di uve secche non trasformate dei raccolti 1985 e 1988; che tali prodotti non possono essere smerciati per il consumo umano diretto; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione;
considerando che il prezzo di vendita dovrebbe essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche;
considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 913/89 deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per le uve secche e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;
considerando che il regolamento (CEE) n. 914/89 della Commissione7, modificato dal regolamento (CEE) n. 3790/898, ha previsto la vendita ad un prezzo fissato in anticipo, di uve secche dei raccolti 1985 e 1986, alle industrie di distillazione; che i dati ripresi sono superati dall'evoluzione della situazione attuale; che conviene, per ragioni amministrative, tener conto delle giacenze realmente esistenti nonché dei prezzi e di abrogare, per tali motivi, questo regolamento;
considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Gli organismi ammassatori greci elencati in allegato procedono alla vendita di un quantitativo massimo di 500 t di uve secche di Corinto del raccolto 1985, e di 7 000 t di Sultanine del raccolto 1988, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e regolamento (CEE) n. 913/89 al prezzo di:
— 11,3 ECU/100 kg netti per le uve secche di Corinto;
— 9,3 ECU/100 kg netti per le Sultanine.
2. La garanzia di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 913/89 è fissata a 13,175 ECU/100 kg netti, per le uve secche di Corinto, e a 15,715 ECU/100 kg netti per le Sultanine.
Art. 2
1. Le domande d'acquisto devono essere presentate per iscritto ai singoli organismi ammassatori greci e presentate alla sede sociale dell'YDAGEP, rue Acharnon 241, Atene.
2. Gli interessati possono ottenere informazioni sui quantitativi e sui luoghi d'ammasso, rivolgendosi agli indirizzi indicati in allegato.
Art. 3
1. L'autorità competente controlla che il quantitativo specificato all'articolo 1, paragrafo 1 non venga superato.
2. Gli organismi ammassatori comunicano ogni giorno all'autorità competente le domande ed i quantitativi considerati accoglibili ai sensi dell'articlo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85. Prima di essere accolte, le domande d'acquisto devono essere approvate dalla suddetta autorità competente.
3. Se le domande d'acquisto superano il quantitativo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente assegna mediante sorteggio la quantità di uve secche disponibile.
Art. 4
Il regolamento (CEE) n. 914/89 della Commissione è abrogato.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione