REGOLAMENTO (CEE) N. 2409/90 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 1990 che istituisce una disposizione specifica per l'esportazione di zucchero C e di isoglucosio C
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/892, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,
considerando che, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81, lo zucchero C non riportato alla campagna di commercializzazione successiva a norma dell'articolo 27 dello stesso regolamento, nonché l'isoglucosio C devono essere esportati come tali, senza restituzione né prelievo;
considerando che è d'uopo precisare che la spedizione nella Repubblica democratica tedesca non può essere considerata un'esportazione ai sensi della disposizione sopra riportata, tenuto conto delle norme del regolamento (CEE) n. 2252/90 della Commissione, del 31 luglio 1990, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2060/90 del Consiglio relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca3;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81, le spedizioni nella Repubblica democratica tedesca non sono considerate come esportazioni.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione