REGOLAMENTO (CEE) N. 2686/90 DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1990 recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2347/87 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 14,
vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione in seno al comitato consultivo a norma del suddetto regolamento,
A. Procedura1 Con il regolamento (CEE) n. 1882/822 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica.
A seguito di detta misura il ricorrente, la società Timex Corporation, Dundee, ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 173, secondo comma del trattato per l'annullamento parziale dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1882/82.
Con la sentenza nella causa 264/82 (3) la Corte ha annullato l'articolo in questione e ha disposto che il dazio antidumping istituito con il regolamento suddetto rimanesse in vigore fino a che le istituzioni competenti non avessero adottato i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza.
A seguito di una procedura di riesame, il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 2347/874, ha nuovamente istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in questione.
B. Riesame4 Nel settembre 1989 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame presentata, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, dall'esportatore sovietico interessato e dal principale importatore nella Comunità. Nella domanda si sosteneva che il più grande produttore comunitario di orologi da polso meccanici e l'unico che avesse partecipato alla presente procedura di riesame, vale a dire la società Timex Corporation, aveva definitivamente cessato la produzione e che pertanto non era più necessario mantenere in vigore il dazio antidumping.
La società interessata ha confermato di aver definitivamente cessato la produzione e la Commissione ha pertanto deciso che un riesame era giustificato.
Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee5 la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura di riesame di misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di orologi da polso meccanici, di cui ai codici NC ex 9102 21 00 ed ex 9102 29 00, originari dell'Unione Sovietica.
L'inchiesta riguardava il periodo 1o febbraio 1989 - 31 gennaio 1990.
La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori interessati ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di essere sentite.
Gli importatori francesi e britannici hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
Un produttore comunitario che non aveva partecipato alla precedente procedura di riesame, la società Cattin, Morteau, France, ha comunicato le sue osservazioni per iscritto.
Il Verband der Deutschen Uhrenindustrie, la Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques, e la British Clock and Watch Manufactures'Association hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto, attraverso il Comité permanent de l'horlogerie européenne.
La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni ed ha svolto un'inchiesta presso la sede del produttore comunitario, la società Cattin, Morteau, France.
C. Industria comunitaria (10) Il Verband der Deutschen Uhrenindustrie e la Chambre française de l'horlogerie et des microtechnique hanno fornito statistiche sulla produzione dell'industria in generale. Benché le due associazioni abbiano ampiamente informato i propri membri, soltanto una parte di tale presunta produzione è stata confermata dal produttore comunitario sopra citato.
Il produttore comunitario che aveva comunicato le proprie osservazioni per iscritto e presso cui la Commissione aveva effettuato un'inchiesta ha successivamente dichiarato che, essendo mutata la sua situazione economica, non era più suo interesse partecipare all'inchiesta.
Poiché l'unico produttore comunitario noto si è ritirato, la Commissione ha concluso che non esiste più un'industria comunitaria per il prodotto in esame da difendere contro le importazioni in dumping, il Consiglio conferma tale conclusione.
La British Clock and Watch Manufacturers'Association ha affermato che le importazioni in dumping del prodotto in questione potrebbero incidere sulle vendite degli altri tipi di orologi da polso, come gli orologi al quarzo analogici e digitali.
Ai fini della presente inchiesta tale argomentazione non è pertinente, poiché gli orologi al quarzo utilizzano una tecnologia del movimento del tutto diversa da quella impiegata negli orologi meccanici e pertanto non possono essere considerati prodotti simili agli orologi importati dall'Unione Sovietica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Nell'ambito della presente procedura non può quindi essere presa in considerazione un'eventuale minaccia di pregiudizio per gli orologi al quarzo derivante dalle importazioni in questione.
D. Ritardo nella ripresa di un'industria (15) La British Clock and Watch Manufacturers'Association ha affermato che l'abolizione del dazio antidumping istituito sul prodotto in questione potrebbe provocare gravi difficoltà qualora un'altra società decidesse di avviare la produzione di orologi meccanici. L'associazione ritiene possibile una ripresa della produzione comunitaria, in considerazione dell'aumento della domanda di orologi meccanici.
Secondo le cifre fornite dal Comité permanent de l'horlogerie européenne e le statistiche sulle importazioni in generale la ripresa della domanda di orologi meccanici è limitata alle fasce medio-alte del mercato. Dato che nel periodo in cui era in vigore il dazio antidumping l'industria comunitaria è praticamente scomparsa, l'avvio di una nuova produzione comunitaria nella fascia inferiore del mercato dove si situa il prodotto in questione appare del tutto improbabile.
E. Abolizione del dazio (17) Alla luce di quanto precede e in mancanza di un'industria comunitaria interessata appare opportuno concludere la procedura di riesame con l'abolizione dei dazi antidumping di cui al punto 3.
Nell'ambito del comitato consultivo non sono state sollevate obiezioni nei confronti della proposta della Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È abrogato il regolamento (CEE) n. 2347/87.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS (3) Timex c/Consiglio e Commissione RGC 1985, pag. 849.