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REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/90 DEL CONSIGLIO dell'8 ottobre 1990 recante deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione delle Antille olandesi per quanto concerne le sigarette del codice NC 2402 20 00

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea1, modificata da ultimo dalla decisione 90/146/CEE2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 28 dell'allegato II della suddetta decisione concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa stabilisce che il Consiglio possa decidere deroghe alle regole di origine quando lo sviluppo di industrie esistenti o l'insediamento di nuove industrie in un paese o territorio lo giustifichi;

considerando che il governo dei Paesi Bassi ha chiesto, a nome delle Antille olandesi, una deroga alle regole di origine per le sigarette ivi fabbricate che non potrebbero, temporaneamente, soddisfare le regole di origine stabilite dal suddetto allegato II;

considerando che detto articolo 28 stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una deroga possa essere accordata; che la deroga non è ragione di grave pregiudizio per un'industria stabilita nella Comunità;

considerando che la percentuale di materie prime utilizzate, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («Stati ACP»), dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) o della Comunità potrebbe conferire al prodotto finito il carattere di merci originarie, nonostante una sola operazione di trasformazione che deve essere effettuata in un paese terzo per ragioni tecniche, finanziarie e geografiche;

considerando che una deroga è indispensabile per realizzare un importante programma di investimenti e per consentire alla società interessata di individuare possibilità di diversificazione nel prossimo futuro; che le pertinenti disposizioni dell'articolo 28 risultano pertanto rispettate nel caso in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

In deroga alle disposizioni dell'allegato II della decisione 86/283/CEE, le sigarette del codice NC 2402 20 00 fabbricate nelle Antille olandesi sono considerate originarie delle Antille olandesi, con riserva delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 2

1. La deroga di cui all'articolo 1 concerne un quantitativo annuo globale di 216 milioni di pezzi esportati dalle Antille olandesi nel periodo 1o gennaio 1991 - 31 dicembre 1993 e ottenuti con tabacco trasformato in Brasile.

2. La deroga è accordata a condizione che ogni anno almeno il 70 %, in peso, del tabacco impiegato sia originario degli Stati ACP, dei PTOM o della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, all'atto dell'importazione della merce in Brasile deve essere presentato, a comprova dell'origine, un certificato EUR 1 rilasciato dalle autorità competenti dello Stato esportatore per il tabacco da sottoporre a trasformazione in Brasile prima della fabbricazione vera e propria nelle Antille olandesi.

4.

Per ciascuna riesportazione successiva del tabacco trasformato dal Brasile alle Antille olandesi, l'esportatore rilascia una dichiarazione secondo lo schema stabilito nell'allegato.

La dichiarazione è autenticata dalla «Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil S.A.», con riserva delle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3.

La dichiarazione è trasmessa alle autorità delle Antille olandesi competenti per l'emissione dei certificati di circolazione EUR 1.

Art. 3

1. Le autorità competenti delle Antille olandesi effettuano il controllo quantitativo delle esportazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e trasmettono ogni trimestre alla Commissione l'estratto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati dei certificati di circolazione EUR 1 a titolo del presente regolamento.

2. Al più tardi entro tre mesi dalla fine di ciascun anno di applicazione della deroga, dette autorità trasmettono alla Commissione anche un estratto dei quantitativi di tabacco importati nonché i riferimenti dei certificati EUR 1 presentati in Brasile e delle dichiarazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafi 3 e 4.

Art. 4

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Il presente regolamento è applicabile soltanto a condizione che il governo delle Antille olandesi e la «Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil S.A.» si siano impegnati a rispettare le disposizioni del presente regolamento e ad assicurare la necessaria collaborazione amministrativa fra loro e con la Comunità per garantire il corretto rilascio e controllo della documentazione pertinente.

3. In deroga all'articolo 2, il presente regolamento cessa di essere applicabile al più tardi alla data di scadenza della decisione 86/283/CEE o di eventuali disposizioni commerciali equivalenti che la sostituiscono.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente E. RUBBI