REGOLAMENTO (CEE) N. 2961/90 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 1990 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo stesso
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/892, in particolare l'articolo 29, paragrafo 5,
considerando che l'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone in particolare che se l'ammontare del contributo B è inferiore all'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4 di detto regolamento, riveduto all'occorrenza secondo il suo paragrafo 5, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole la differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'ammontare del contributo da riscuotere, nella misura del 60 % di tale differenza; che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1964/884, prevede che tale ammontare di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, viene fissato contemporaneamente alla fissazione dei contributi alla produzione e secondo la stessa procedura;
considerando che per la campagna di commercializzazione 1989/1990 l'importo massimo del contributo B è stato fissato per lo zucchero al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco; che per quanto riguarda lo zucchero, l'importo del contributo B da riscuotere per detta campagna, sarà limitato al 22,873 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco; che, in conseguenza di ciò, in ragione di tale differenza, si deve fissare, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo e nella misura del 60 % della detta differenza;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'ammontare di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo al contributo B, che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole è fissato per la campagna di commercializzazione 1989/1990 a 6,06 ecu per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione