REGOLAMENTO (CEE) N. 3102/90 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1990 recante deroga al regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci, in ordine al periodo di validità dei titoli
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/882, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/904, il periodo di validità dei titoli MCS è di 21 giorni a decorrere dal giorno del rilascio; che, in seguito a circostanze eccezionali che hanno creato perturbazioni negli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri, si ravvisa l'opportunità di prorogare di 30 giorni il periodo di validità dei suddetti titoli;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 606/86, la validità dei titoli MCS rilasciati dal 24 settembre 1990 al 31 ottobre 1990 è prorogata di trenta giorni.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione